Sottosegretario Mantovano, gli incidenti legati alla prima giornata di campionato hanno creato allarme e le scarcerazioni facili hanno suscitato indignazione. Lei ha detto «Il sistema ha delle falle, sia dal punto di vista della prevenzione che della repressione». Quali sono queste falle e come si può agire?
Sul piano della prevenzione la lezione che si può ricavare da questa prima giornata del nuovo campionato è che le norme in vigore vanno applicate nella loro interezza, senza indulgenza e senza fare affidamento sul buon comportamento di certe frange di tifoserie. Non auspico nuove disposizioni, perché ritengo che il tessuto normativo che si è formato con gli interventi proposti da differenti governi, sia quello precedente di Berlusconi che quello di Prodi, e approvati quindi da parlamenti con differenti maggioranze, sia adeguato a dare risposte sia in termini di prevenzione che di repressione. Va però attuato.
E in termini di repressione?
L’altra falla è purtroppo un’eccessiva indulgenza da parte dell’autorità giudiziaria: non è la prima volta che a fronte della violazione di certe norme contro la violenza negli stadi, ci sia la convalida dei provvedimenti restrittivi, seguita però dall’immediata scarcerazione e da un rinvio lungo della celebrazione del processo. Questa non una cosa seria. Se in un sistema così articolato ci sono più segmenti che non fanno fino in fondo la propria parte, il sistema non può funzionare. Quali sono gli errori da evitare? Essere meno ottimisti verso il comportamento dei tifosi. Se ci deve essere un eccesso, è meglio che esso sia nella coerenza con le norme. Poi c’è un esame della gestione del singolo evento sportivo. Se il ministro Maroni ha disposto un’ispezione a Napoli negli uffici della questura e della prefettura, vuol dire che qualche anomalia gestionale c’è stata.
Si è riaperta la polemica sull’utilizzo delle intercettazioni telefoniche. L’attuale disciplina è molto rigorosa e lo sembra ancora di più se viene comparata alle altre legislazioni europee. D’altra parte una riforma sembra necessaria. In quali punti della procedura si trova l’anello debole?
L’urgenza della riforma sta nella stesa logica che ha ispirato dieci anni fa la riforma della legge sui pentiti. Quando uno strumento di indagine alla fine diventa lo strumento principe, alla fine non solo provoca danni alle persone innocenti, e – non è un paradosso – danneggia fortemente le indagini perché, alla fine del giudizio, basta che una carta venga meno perché crolli l’intero castello di carte. È paradossale quello che è avvenuto qualche mese fa per la criminalità organizzata del foggiano. Pericolosi omicidi erano sottoposti a giudizio, larga parte delle prove a loro carico si basavano su intercettazioni, ma la Procura ne ha fatte così tante ch non è riuscita a trascriverle per intero e questo ha provocato la decorrenza dei termini di custodia cautelare. E gli omicidi sono tornati in libertà.
Cosa fare in questi casi?
Un maggior equilibrio nelle indagini con i metodi tradizionali, pedinamenti, testimonianze, etc. e la popolazione di quella zona ora sarebbe più tranquilla. Non si tratta si eliminare le intercettazioni, ma di razionalizzarle, considerandole uno strumento al pari di altri. Quelle disposizioni che rendono la procedura autorizzativa più seria – tre giudici invece di uno, la presenza di indizi di reato anziché il mero riferimento a una formula di stile, la necessità che la proroga sia fondata su dati dimostrati, possono rendere più serio lo strumento.
Non pensa che le intercettazioni debbano essere tutelate dal segreto istruttorio in modo più stretto e più severamente sanzionato degli altri atti investigativi? Esse captano indistintamente tutte le conversazioni, anche lecite e personali dell’indagato…
Anche in questo caso, in teoria gli strumenti per stralciare queste conversazioni ci sono. Il problema è che queste escono prima di arrivare alla fase di stralcio e, quando pure si arriva allo stralcio, si trova il pm per il quale una semplice manifestazione di affetto via telefono dimostra chissà che cosa al fine delle indagini, fino a diventare determinante. Penso che anche in questo caso una riforma che metta qualche paletto non guasti.
Nel processo penale non pensa che la cosiddetta “udienza stralcio” possa costituire un confine razionale e certo tra il segreto istruttorio e la facoltà di pubblicazione?
Al momento non lo è. Si spera che lo diventi, ma in presenza di tutti gli altri elementi di maggiore filtro del contenuto delle stesse intercettazioni. In altri termini, all’udienza stralcio si deve arrivare prima che le conversazioni siano rese note, perché altrimenti le parti già le diffondono, ed il danno si è già verificato. E l’accusa deve poter dimostrare alla difesa che – tornando all’esempio di prima – la parola affettuosa nei confronti della moglie, o del fidanzato, etc. sia qualcosa di più, come un segnale in codice per dire “fate la tal cosa” o “si faccia il tal omicidio”.