Si è davvero formato un nuovo trend giurisprudenziale, rappresentato in particolare dalle recenti sentenze di Firenze e Varese, che in tema di testamento biologico consentirebbe di utilizzare strumenti pensati per la tutela degli incapaci, quali l’amministrazione di sostegno, al fine di dare forza giuridica alle dichiarazioni anticipate di trattamento, tema sul quale il Parlamento sta legiferando? Lo abbiamo chiesto al prof. Alberto Gambino, ordinario di diritto privato e direttore del dipartimento di scienze umane dell’Università Europea di Roma.
Professore, qual è il suo giudizio sulla sentenza di Firenze, che accoglie l’utilizzo della figura dell’amministratore di sostegno per raccogliere le dichiarazioni di fine vita?
E’ un giudizio critico: è pacifico tra i giuristi più avveduti che, essendo l’istituto dell’amministrazione di sostegno una misura di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la quale si provvede alla loro cura e all’amministrazione del loro patrimonio, essa non possa essere utilizzata per scelte di abbandono delle cure. E’ una contraddizione in termini: l’amministratore di sostegno non ha tra i suoi poteri quello di gestire prerogative assolutamente personali quali la libertà di rifiutare una cura.
Anche la recente decisione del giudice di Varese, segue però lo stesso orientamento, nel caso ipotizzando la designazione di un amministratore di sostegno che entrerà in azione solo il giorno in cui il cittadino che lo ha indicato non fosse più pienamente capace di intendere e di volere.
La figura dell’amministratore di sostegno per così dire a futura memoria è legittima, ma non se ne occupano i giudici, essendo una facoltà del cittadino che può designarlo con atto pubblico o scrittura autenticata. In ogni caso tra i poteri del futuro amministratore di sostegno non potrà esserci, come si è spiegato, quello di impedire la cura del suo assistito. Non si può, in altri termini, come intendono fare le sentenze citate, trasformare l’amministratore designato in un fiduciario, il cui compito non sarebbe più la cura e, appunto, il sostegno all’assistito, ma l’attuazione delle sue volontà di fine vita.
Situazione che invece necessiterebbe di una legge…
Evidentemente, altrimenti di cosa si sta parlando da quasi tre anni in Parlamento?
Ma queste sentenze non rappresentano un nuovo trend giurisprudenziale, come intendono gli stessi giudici che le hanno emesse?
Perché possa parlarsi di “trend giurisprudenziale” occorre un orientamento univoco e confermato dai giudici di grado superiore, appello e cassazione. Oggi siamo fermi ad un paio di decisioni di giudici tutelari davanti a centinaia di decisioni di tribunali che applicano quotidianamente l’amministrazione di sostegno solo per la cura della persona e per l’amministrazione e la conservazione del patrimonio, come del resto sembra ovvio. Il vero trend giurisprudenziale è ancorato alle decisioni dei giudici di legittimità che – salvo il caso Englaro – ritengono valido il dissenso preventivo ad un trattamento sanitario solo in presenza della doverosa, completa, analitica informazione sul trattamento nell’attualità dell’evento patologico e, dunque, la devoluzione di tale decisione ad un soggetto terzo – tutore o amministratore di sostegno che sia – è impraticabile.
Eppure i radicali promuovono spot pro-eutanasia e c’è chi dice che la percezione della società italiana verso l’eutanasia stia cambiando e, dunque, i giudici si adeguano a questa nuova realtà.
Non so se la percezione stia cambiando e comunque la diffusione di spot che promuovono pratiche come l’eutanasia, oggi sanzionate come reati, significa che gli strumenti del ragionamento e del dibattito pubblico sono ritenuti perdenti e si cede alla tecnica comunicativa del messaggio promozionale, unilaterale e propagandistico. Quanto alla ratifica di prassi eutanasiche da parte dei giudici, se così fosse, sarebbe in deciso contrasto con il principio democratico e costituzionale che la giurisprudenza non può creare norme, cioè leggi, anche se questa soluzione – mi rendo conto – è la grande tentazione perorata da chi si trova nell’impossibilità di avere un legislatore accondiscendente.
Altri ordinamenti in effetti stanno legiferando in materia, come giudica il progetto di legge sull’eutanasia in Francia?
Il cuore di quel progetto legislativo è la sostituzione delle cure pagliative con la possibilità di richiedere un intervento eutanasico. Tale approdo è la conseguenza di quel malinteso ruolo del diritto ridotto a strumento ‘debole’ di ratifica della volontà autodeterministica dell’individuo, che da manifestazione di libertà diviene pretesa giuridica esercitabile verso soggetti terzi e apparati pubblici, così svilendo il ruolo dello Stato e della legge, vocati alla protezione dei beni fondamentali dei cittadini, a cominciare dalla vita.