La disciplina in materia di emersione delle attività detenute all’estero (cosiddetto “scudo fiscale”), introdotta dall’Articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009 No. 78, è stata modificata in sede di conversione in legge del decreto da parte del Parlamento (avvenuta con la Legge 3 agosto 2009 No. 102).
In estrema sintesi, lo scudo consente di regolarizzare la propria posizione fiscale a coloro che abbiano esportato o detenuto all’estero capitali e altre attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari previsti dalle norme sul “monitoraggio fiscale”.
Questa opportunità è offerta ad alcune categorie di contribuenti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato: persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate. Non possono invece usufruire dello scudo fiscale gli enti commerciali e le società, siano esse società di persone o società di capitali (ad eccezione, come già ricordato, delle società semplici).
Lo scudo fiscale permette di far emergere le attività detenute, a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, illegalmente all’estero senza incorrere nelle sanzioni amministrative (e in alcune sanzioni penali) che sarebbero ordinariamente applicabili. Gli effetti si producono con la presentazione di una dichiarazione riservata ad un intermediario finanziario, ove devono essere indicate le attività che si intendono “riportare a galla”, e con il pagamento di una imposta straordinaria pari al 5% delle attività indicate nella dichiarazione riservata. Questi adempimenti devono essere completati tra il 15 settembre di quest’anno ed il 15 aprile del 2010.
L’emersione delle attività detenute all’estero può avvenire secondo due modalità diverse: il rimpatrio (che implica il trasferimento fisico in Italia delle attività oggetto di scudo fiscale) e la regolarizzazione (che invece implica il mantenimento all’estero di tali attività). La strada della regolarizzazione, tuttavia, è consentita solo per attività che siano detenute in un Paese dell’Unione Europea o in un Paese aderente all’accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantisca un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa (trattasi al momento di Islanda e Norvegia). Se le attività sono detenute in Paesi diversi (ad esempio, Svizzera, Montecarlo o San Marino), l’unica possibilità consentita è il rimpatrio.
Il rimpatrio può avere ad oggetto solo attività di natura finanziaria: denaro, azioni e strumenti finanziari assimilati, quotati e non quotati, quote di società ancorché non rappresentate da titoli, titoli obbligazionari, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, polizze assicurative. L’operazione di regolarizzazione, invece, può essere utilizzata anche per investimenti esteri di natura non finanziaria, quali, ad esempio, gli immobili e i fabbricati situati all’estero, gli oggetti preziosi, le opere d’arte e gli yacht.
Lo scudo fiscale, così come attualmente disciplinato, non garantisce una copertura assoluta ai contribuenti che aderiscono. In sede penale, infatti, lo scudo opera limitatamente ai reati di dichiarazione infedele od omessa, mentre restano escluse dalla copertura altre fattispecie di reato. Inoltre, pur essendo previsto che l’adesione allo scudo non possa costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, sono tuttavia esclusi da tale previsione i procedimenti in corso alla data del 5 agosto 2009.
Il Governo e la maggioranza stanno pertanto valutando l’opportunità di intervenire su questi “punti deboli” della normativa, al fine di rendere più appetibile il ricorso allo scudo fiscale e quindi accrescere le probabilità di successo dell’operazione. Le eventuali modifiche allo scudo sarebbero introdotte sotto forma di emendamento al testo del decreto-legge 3 agosto 2009 No. 103 (attualmente all’esame del Parlamento per la conversione in legge).
L’approfondimento in sede tecnica è tuttora in corso, per cui è difficile anticipare con precisione le correzioni che saranno apportate. È probabile che la copertura penale sia estesa ad altri reati tributari (oltre a quelli di dichiarazione infedele od omessa) e ai reati di falso in bilancio quando siano stati commessi per eseguire od occultare reati tributari. È possibile poi che la non utilizzabilità dell’adesione allo scudo fiscale come elemento a sfavore del contribuente sia prevista anche per i procedimenti penali in corso alla data del 5 agosto.
Ancora, dovrebbero essere esclusi gli obblighi di segnalazione ai fini antiriciclaggio da parte dell’intermediario che assiste chi aderisce allo scudo fiscale. Infine, il termine ultimo per l’emersione delle attività detenute all’estero potrebbe essere anticipato dal 15 aprile 2010 al 15 dicembre 2009.