A dispetto del suo rilievo politico, ben poco si parla (e forse meno ancora si conosce) in Italia del trattato internazionale CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), che rientra tra gli accordi volti ad assecondare con regole giuridiche la tendenza alla internazionalizzazione dei mercati nazionali. Qui non interessa soffermarsi sul merito, ma segnalare che l’esiguità del dibattito – costretto nella tensione tra poche voci, perentoriamente favorevoli o ferocemente critiche – corrisponde probabilmente all’insufficienza delle nostre regole costituzionali relative al c.d. treaty making power e, più ancora, alla prassi applicativa consolidatasi in epoca repubblicana.
Vale la pena, infatti, di rammentare che in Italia, secondo una molto criticabile interpretazione, accolta anche e soprattutto dalla Corte costituzionale, la ratifica e l’esecuzione dei trattati internazionali, quale che ne sia il contenuto, può farsi con legge ordinaria, approvata dunque a maggioranza semplice, senza alcuno specifico vincolo procedurale. E ciò, si badi, anche quando tali patti (alla cui osservanza si è poi vincolati in forza della regola consuetudinaria del pacta sunt servanda) comportino limitazioni permanenti di sovranità (valutazione che deve effettuarsi avuto riguardo non soltanto ai disposti formali della Costituzione, ma con più ampio riferimento allo statuto politico di collettività indipendente che certamente compete all’Italia), com’è accaduto nel caso della integrazione comunitaria, a partire dal Trattato di Roma del 1957.
In altri termini, stando al nostro “diritto vivente”, una maggioranza parlamentare, ancorché esigua, può determinare l’effetto di una revisione costituzionale prescindendo dal disposto dell’art. 138 Cost., così escludendo del tutto ogni intervento della collettività popolare, sia ai sensi di tale disposto (che, com’è noto, permette di procedere a consultazione referendaria proprio quando in seconda deliberazione non sia stata raggiunta la maggioranza dei due terzi), sia ai sensi dell’art. 75 Cost., in forza del quale le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali non possono essere oggetto di referendum abrogativo.
E d’altro canto, anche il Trattato CETA è una “filiazione” della nostra partecipazione all’Unione europea, essendo stato stipulato in sede eurounitaria, ancorché con la configurazione di un c.d. mixed agreement, per la cui efficacia nei singoli Stati membri è necessaria la ratifica dei parlamenti nazionali. Ma è da credere che le nostre Camere – e, dunque, per quanto si è detto, la semplice maggioranza di governo – non opporranno alcuna particolare resistenza, com’è da attendersi quando scelte pur di capitale importanza siano assoggettate allo stesso regime di quelle di ordinaria amministrazione. Tanto più che le limitazioni (recte: cessioni) di sovranità in favore dell’ordinamento eurounitario alle quali si è già fatto luogo (tra le quali, appunto, anche una quota del potere estero) rendono, di fatto, estremamente improbabile il levarsi di una qualche determinante voce discorde.
In estrema sintesi, in questo caso si percepiscono agevolmente le torsioni alle quali sono state sottoposte, in Italia, sia la forma di governo, sia la forma di Stato, benché “a Costituzione invariata”. Sin qui si è trovata una (improbabile) copertura nell’art. 11 Cost., il cui testo – che dovrebbe essere sistematicamente coordinato con tutte le altre disposizioni di pari forza e valore – non autorizza affatto che si deroghi alle norme che disciplinano la revisione costituzionale e i suoi limiti, men che meno per quanto riguarda l’esercizio della sovranità popolare.
E in tal senso qualche speranza può riporsi nel “risveglio” della Corte costituzionale, che, con l’ordinanza resa nel caso Taricco, ha (per ora interlocutoriamente) posto le premesse per una rilettura dei modi e dei limiti di integrazione del nostro ordine giuridico con quello europeo. Molto meno probabile è ogni ipotesi di riforma costituzionale che, come pure sarebbe opportuno, metta mano alle “norme internazionalistiche” della nostra Costituzione: uno dei (tanti) profili di assoluta insufficienza della legge respinta dal corpo elettorale il 4 dicembre dello scorso anno.