La Corte europea dei diritti dell’uomo di Starsburgo ha giudicato “irricevibile” il ricorso presentato da 34 tra associazioni e tutori di soggetti disabili contro la “sentenza Englaro”, rigettandolo quindi senza valutare nel merito le sue argomentazioni. Ilsussidiario.net ha raggiunto l’avvocato Rosaria Elefante promotrice, insieme all’avv. Alfredo Granata, di questo ricorso, di cui ha ospitato già la voce di Claudio Taliento, marito e tutore di Ada Rossi, persona in stato vegetativo prima firmataria del ricorso per dare ai suoi lettori la possibilità di leggere e valutare le loro argomentazioni.
Avvocato Elefante, come hanno reagito le associazioni e le persone promotrici del ricorso presso la Corte europea dei diritti dell’uomo innanzi alla dichiarazione di irricevibilità?
Ho parlato solo con alcune delle associazioni; prendiamo atto del parere della Corte. Certamente sarebbe stato preferibile che il ricorso venisse valutato nel merito. La Corte non ha dato né ragione, né torto a nessuno: semplicemente non ha ritenuto soddisfatti tutti i presupposti necessari per avanzare un ricorso presso la sua giurisdizione. La Corte ha riunito tutti i ricorsi, e li ha dichiarati tutti irricevibili perché mancanti di un presupposto, ossia la cd. “legittimità ad agire”. Secondo la Corte per fare ricorso si deve essere qualificati come “vittime dirette o indirette”, e tali sono solo i familiari, il curatore e il tutore.
Quindi il ragionamento del decreto della Corte d’Appello di Milano non è rafforzato da tale dichiarazione?
No, per niente, anzi: nessuna delle agenzie ha riportato la parte più importante contenuta nella dichiarazione di irricevibilità. In tale dichiarazione, infatti, viene indicato molto chiaramente che quanto indicato dalla Corte d’Appello di Milano non è obbligatorio: la decisione della Corte d’Appello è un mero atto autorizzativo. È doverosa una riflessione da parte di tutti coloro che hanno salutato il decreto della Corte di Appello come una quasi-legge, quando invece è un semplice atto autorizzativo, non ha carattere vincolante. La Corte d’Appello attribuisce specificamente al tutore la facoltà di interrompere l’idratazione e l’alimentazione: se il tutore non esercitasse tale autorizzazione, non incorrerebbe in alcunché di illecito. Questo punto emerge con assoluta chiarezza dalla dichiarazione di irricevibilità emesso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo.
Eppure c’è chi ha forzato il significato di questa dichiarazione, affermando che ora il decreto di Sacconi sia da ritirare perché ormai anche la Corte europea di Strasburgo si è pronunciata.
A parte che la Corte non si è pronunciata nel merito; e poi non sono assolutamente d’accordo. Il provvedimento di Sacconi è un provvedimento a mio parere doveroso e giustissimo; è un atto di indirizzo di un paese civile, dove non viene sospesa idratazione e alimentazione a un soggetto altamente disabile, oltretutto che non può alimentarsi da solo. È un atto doveroso.
Il presidente emerito della Corte costituzionale, Mirabelli, a ilsussidiario.net diceva che Sacconi non entra in conflitto con le sentenze della magistratura.
Appunto, tra la sentenza e il provvedimento di Sacconi non c’è assolutamente incompatibilità. I due atti si rivolgono a due ambiti completamente diversi: uno si rivolge alle strutture pubbliche e private, perché non venga interrotta l’alimentazione ai soggetti incapaci e altamente disabili. Non ha nulla a che vedere con il decreto autorizzatorio disposto dalla Corte d’Appello di Milano.
Torniamo al ricorso presso la Corte di Strasburgo, quali erano le motivazioni (su cui la Corte non è entrata nel merito)?
Le nostre erano motivazioni forti, perché nella decisione della Corte d’Appello non c’era stato contraddittorio tra le parti. La Cassazione, nella sentenza del 2007, pur discutibile, aveva stabilito almeno dei requisiti molto precisi che la Corte d’Appello di Milano avrebbe dovuto osservare per emettere il proprio decreto, vale a dire: 1) Compiere un rigoroso apprezzamento clinico sullo stato di salute di Eluana, e sull’irreversibilità del suo stato; 2) Ricostruire la personalità di Eluana. La Corte d’Appello non ha adempiuto né a uno, né all’altro dei due requisiti. Per quanto riguarda il quadro clinico, è stato nominato solo un Consulente tecnico di parte: il giudice non ha nominato nemmeno un CTU esterno, quindi lo stato di salute di Eluana non è stato vagliato in maniera imparziale. C’è il solo certificato medico di De Fante del 2002 (Consulente tecnico della parte che chiedeva l’interruzione dell’alimentazione), che dice che Eluana è in uno stato vegetativo irreversibile. Per dirle quant’è attendibile quel parere, alla fine di novembre cè stato un congresso di medicina in cui si è affermato che il cervello di quelle persone lavora, i soggetti in stato vegetativo provano disagio e lo manifestano. Tutto ciò non è stato considerato nelle indagini della Corte d’Appello. Per quanto riguarda la ricostruzione della personalità di Eluana non è stata proprio fatta: sono state sentite una compagna e 2 amiche. Eluana aveva 27 compagne di classe: possibile che solo 1 si ricordava delle dichiarazioni di Eluana? Perché non si sono sentite le altre 26? Su tutti questi aspetti non c’è stato un contraddittorio valido.
Rispetto a questi abusi della magistratura non resta che approvare una legge sul testamento biologico?
Non sarei così drastica. In verita c’è un problema di fondo: giuridicamente, stante il nostro ordinamento giuridico, non saprei come si potrebbe legiferare in materia di testamento biologico. Secondo il nostro ordinamento giuridico esistono dei beni disponibili e dei beni indisponibili. Attualmente del bene vita non si può disporre. Nel codice civile si dice che ci sono atti personalissimi che non possono essere delegati a un terzo. Quindi, prima bisogna introdurre nel codice un concetto di delegabilità degli atti personalissimi, ma è molto problematica.
Eppure oggi pare che ci sia la convergenza politica sul testamento biologico…
E come lo risolveranno il problema? Anche io preferisco un provvedimento fatto dal parlamento e non dai magistrati. Eppure il nostro ordinamento stabilisce che gli atti personalissimi non sono delegabili. E poi bisogna considerare il problema dell’ “attualità del consenso”. Per qualsiasi contratto ci vuole un consenso attuale. Anche quanto stabilisco in un testamento, finché sono in vita posso revocarlo, ed è una prassi normalissima che la gente faccia testamenti e li modifichi. Ma una persona in stato vegetativo come fa? Non può, non può più revocare quanto ha detto, e nemmeno confermarlo.
Come prosegue ora la vostra battaglia? Dopo la bocciatura di Strasburgo non resta che “tornarsene a casa” dall’Europa?
Staremo a vedere come si evolvono gli eventi. Sicuramente non me ne andrò “a casa”, ma quello che ho in mente non ve lo posso dire. Quel che è certo è che siamo di fronte a un fatto molto grave. Il problema è di dimensioni enormi. Con questa sentenza abbiamo aperto le porte all’eugenetica, e non ce ne stiamo rendendo conto.