Oggi si conclude la sintetica presentazione dei progetti di legge sul fine vita attualmente all’esame della Commissione “Igiene e Sanità” del Senato, con l’illustrazione delle iniziative dei senatori Baio (“Teodem” del PD, che in precedenza aveva presentato un primo progetto riguardante soltanto il “consenso informato”), Rizzi (Lega) e Bianconi (PdL).
Tra tutte le proposte analizzate, i progetti ora citati appaiono certamente i più rispondenti al principio di tutela della vita come bene indisponibile, da sempre presente nel nostro ordinamento e messo fortemente in discussione nelle decisioni relative alla vicenda Welby e (ancor più) nel caso Englaro.
Così il progetto della senatrice Baio riconosce “il valore inalienabile e indisponibile della vita umana anche nei momenti in cui la persona appare più fragile” ed i progetti Rizzi e Bianconi contengono un’espressa previsione di divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito.
Tutti i tre progetti, oltre a sancire il principio generale della necessità del “consenso informato” ai fini dell’effettuazione di trattamenti sanitari, contemplano la possibilità di esprimere preventivamente le volontà in relazione ai trattamenti di cui dovesse porsi la necessità o l’opportunità a seguito del sopraggiungere di eventi che comportino la perdita della capacità naturale. Ciò non senza porre tuttavia condizioni e limiti alla validità di tali manifestazioni anticipate di volontà.
Nella proposta Baio è specificato che le dichiarazioni anticipate di trattamento potrebbero essere formulate soltanto da soggetti maggiorenni e avrebbero validità di tre anni, decorsi i quali le stesse perderebbero ogni efficacia.
Secondo tale proposta, la volontà espressa nella dichiarazione anticipata di trattamento andrebbe “tenuta in considerazione dal medico curante in accordo con il fiduciario”; al personale medico e sanitario sarebbe comunque riconosciuto il diritto all’obiezione di coscienza.
Peraltro il progetto Baio non circoscrive chiaramente il possibile contenuto delle dichiarazioni anticipate di trattamento.
In particolare, se dal contenuto della proposta si evince che, nell’ambito della dichiarazione anticipata di trattamento, la sospensione dei trattamenti sanitari di sostegno vitale potrebbe essere richiesta qualora gli stessi “configurino una forma di accanimento diagnostico e terapeutico, sulla base delle conoscenze scientifiche”, non è tuttavia chiaro (e la questione non è di poco conto) se tali limiti varrebbero anche per quanto concerne l’attivazione dei trattamenti medesimi.
In ogni caso il progetto Baio prevede che “la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica nel caso in cui il paziente versi in pericolo di vita” e precisa che l’idratazione e l’alimentazione anche artificiali non possono essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento “e pertanto sono comunque e sempre garantite al paziente, anche in stato di coma persistente”.
Quanto invece alla proposta Rizzi, essa specifica che “eventuali manifestazioni di volontà presentate in qualsiasi momento dal paziente certificanti la determinazione del singolo di porre fine alla propria esistenza” verrebbero prese in considerazione ai fini della sospensione dei trattamenti in relazione ai quali si configuri un accanimento terapeutico, ma non avrebbero “alcun valore vincolante nei confronti del personale medico o sanitario curante”, per quanto riguarda attività che (sotto forma di azione o di omissione) abbiano finalità eutanasiche. In realtà, in considerazione della circostanza che, come sopra precisato, il progetto prevede il divieto di qualunque forma di eutanasia, sarebbe stato più coerente stabilire tout court l’assoluta inefficacia di siffatte dichiarazioni in luogo di limitarsi a prevedere che le stesse non abbiano “valore vincolante”.
Il progetto Bianconi introduce il concetto di “alleanza terapeutica” tra paziente e medico, prevedendo che la stessa sia tradotta in un “piano di cura” nel quale indicare altresì le volontà del paziente stesso con riferimento ai trattamenti sanitari che in futuro dovessero rendersi necessari od opportuni.
La proposta precisa tuttavia che sarebbe “vietato inserire nel piano di cura indicazioni volte a cagionare la morte del paziente, anche attraverso condotte omissive, o di sospensione di alimentazione, idratazione e ventilazione”.
Anche per quanto riguarda le persone in stato di incapacità legale, incapaci di intendere e volere e minorenni, il progetto Bianconi prevede che il relativo piano di cura non potrebbe “contenere il rifiuto di trattamenti sanitari utili alla vita e alla salute del paziente”.
Il progetto in esame prevede inoltre che, in assenza di un piano di cura, il medico dovrebbe provvedere tenendo altresì in considerazione i desideri di cui abbia conoscenza, “espressi in precedenza dal paziente maggiorenne” e che se ritenesse di non adeguarsi a tali desideri, sarebbe tenuto ad esprimere le motivazioni della decisione nella cartella clinica. La proposta precisa tuttavia che anche in questo caso il medico non potrebbe “dare seguito a desideri orientati a cagionare la morte del paziente, anche attraverso condotte omissive, o alla sospensione dell’alimentazione, dell’idratazione e della ventilazione”.
Non è possibile approfondire ulteriormente in questa sede l’esame di questi progetti, come invece sarebbe necessario.
Ritengo comunque che, nell’ambito degli stessi, si possano certamente trovare spunti per la definizione di un intervento legislativo che tuteli adeguatamente la vita umana nella sua fase terminale.
(3 – Fine)