Il Governo ha posto la questione di fiducia sul decreto Ronchi che oggi è stato approvato alla Camera. Il via libera finale dovrebbe arrivare con un’altra votazione oggi. L’Articolo 15 del decreto rende obbligatoria la gara a evidenza pubblica per affidare la gestione dei servizi idrici e dei rifiuti.
Fino a oggi la grandissima parte dei Comuni gestivano tali servizi “in-house”, con società proprie, o attraverso imprese private o miste scelte senza gara. Ora dovranno indire entro il 2011 una gara con cui selezionare il gestore oppure un socio industriale con compiti operativi a cui riservare una quota di capitale pari almeno al 40%.
Gli affidamenti storici possono sopravvivere senza la verifica della gara pubblica solo in due casi. Primo, la gara non è necessaria se il gestore è quotato in Borsa e gli Enti locali possiedono meno del 30% del capitale. Ad esempio, i Comuni proprietari di A2A, Acea o Hera oggi detengono quote maggiori del 30% e quindi dovranno fare la gara o scendere sotto tale soglia (entro il 2015).
Secondo, potranno eccezionalmente proseguire con la gestione in-house quegli Enti locali – si pensi ad un piccolo Comune di montagna – che avranno dimostrato che le caratteristiche del proprio territorio non consentono la gara. A oggi l’Antitrust, il cui parere era già necessario per quanto non vincolante, non si è praticamente mai pronunciata a favore di tali richieste.
Il merito della chiarezza
L’Articolo 15 del decreto ha alcuni punti di forza che vanno subito riconosciuti. In paragone a precedenti interventi introduce con chiarezza un principio generale, quello della concorrenza per il mercato attraverso una gara pubblica. Non lascia spazio a deroghe e dilazioni che nel passato hanno favorito l’immobilismo e gli aspetti peggiori del lobbismo.
Lascia ai Comuni la responsabilità di decidere come procedere: gara per il gestore, gara per il solo socio privato, eccezione (gestione in-house) da analizzare con l’Antitrust. Infine, qualora sia ritenuta più appropriata la gestione in-house, la società pubblica scelta senza gara è considerata un pezzo dell’amministrazione locale: i suoi debiti vengono consolidati e non partecipa in altri Comuni alla competizione che non accetta in casa propria.
Macchè “privatizzazione dell’acqua”
Molte associazioni e gruppi politici hanno subito riavviato la ormai tradizionale mobilitazione contro l’“acqua privata” e i rincari delle tariffe. Innanzitutto va ribadito che l’Articolo 15 di per sé non impone nessuna privatizzazione. Se l’attuale gestore pubblico o misto è efficiente e offre un servizio di qualità può presentare un’offerta buona nelle componenti economiche e nelle componenti tecniche e potrà probabilmente essere riconfermato.
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Inoltre, la battaglia per l’“acqua pubblica” è ambigua sotto molti punti di vista. La gestione di tipo pubblico ha molte possibilità anche con la nuova legge. Il Comune può limitarsi a scegliere un socio industriale di minoranza per le attività operative. Può presentare al pubblico e all’Antitrust le proprie buone ragioni e proseguire con la gestione “in-house”. Può far partecipare alla gara l’ottima società pubblica di cui è socio.
Va poi riconosciuto che le tariffe bassissime delle città italiane impediscono gli investimenti tanto necessari sia per proteggere l’ambiente sia per superare lo scandalo delle città prive di acqua diverse settimane all’anno. Infine, perché nascondere il fatto che se le tariffe sono basse non lo sono invece i sussidi pubblici – e quindi le tasse – con cui sono coperte le perdite di molti degli attuali gestori? Perché non dire chiaramente che un eventuale gestore privato non diventerà proprietario né dell’acqua né degli acquedotti, che restano pubblici?
Vinca il migliore!: un auspicio, non ancora una realtà
Si può dunque dire che l’approccio sotteso alla nuova legge permette di fare alcuni passi in avanti. Restano aperte alcune questioni importanti, tuttavia.
Dal punto di vista del metodo, il ricorso alla fiducia è un male, reso forse necessario dall’esperienza delle forche caudine parlamentari che avevano caratterizzato il ddl Lanzillotta. Tuttavia risulta amaro avere sacrificato la condivisione di una questione così importante. Soprattutto perché, dal punto di vista del merito, la legge richiede per la propria attuazione numerose misure amministrative di accompagnamento. Cito quattro azioni che risultano decisive per una gara efficace e quindi per l’effettiva liberalizzazione del settore.
La misura più necessaria è la realizzazione di osservatori nazionali o regionali della qualità e dei costi del servizio. Sulla base delle analisi periodiche degli osservatori, gli Enti locali potranno scegliere a ragion veduta il gestore, pubblico o privato che sia, senza timore di sacrificare la qualità del servizio al profitto e i cittadini potranno giudicare la validità della scelta.
In secondo luogo, occorre permettere ai Comuni di mettere a gara solo la gestione operativa del servizio, tracciando una linea di separazione rispetto agli investimenti di sviluppo infrastrutturale. Gli investimenti di manutenzione e modernizzazione hanno infatti tempi lunghi di realizzazione e di ritorno economico e possono essere pregiudicati da affidamenti di breve durata.
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Terzo, gestire una gara e il conseguente affidamento richiede competenze e risorse importanti. Occorre studiare strutture di supporto tecnico soprattutto per i Comuni di più piccole dimensioni, a livello ministeriale o regionale.
Infine, se resta pubblica la proprietà delle reti e la gestione degli investimenti, perché non affidarle ad un soggetto espressione della comunità cittadina nelle sue diverse articolazioni, che coniughi libertà dalle peggiori interferenze politiche, logiche di efficienza privata e vocazione di servizio pubblico? Una Fondazione di pubblica utilità porterebbe nel nostro paese le non-profit utilities di tradizione anglosassone che danno buona prova di sé in settori come quello dell’acqua.
I governi recenti hanno mostrato una vera e propria “bulimia legislativa” in materia di servizi locali: dal 2000 ogni legislatura ha prodotto una o più norme. Ci si augura che questa stagione sia terminata e che all’interno di un quadro generale chiaro come quello promosso con il decreto Ronchi si apra invece un periodo di valutazione dei risultati, di sperimentazioni controllate, di innovazioni amministrative e gestionali.