Come è noto la Camera dei Deputati ha approvato lo scorso 19 settembre, in prima lettura, il disegno di legge dal titolo Disposizioni in materia di contrasto dell’omofobia e della transfobia.
Meraviglia non solo la fretta con cui è stato approvato tale disegno di legge senza che vi fosse alcuna urgenza sociale e nonostante siano altre le priorità a cui gli italiani attendono che si provveda, ma anche l’inutilità di tale provvedimento, dato che le norme del nostro ordinamento sono del tutto sufficienti a fronteggiare qualsiasi abuso nei confronti di qualsiasi soggetto, compresi quelli con orientamento omosessuale.
Cerchiamo, allora, di capire cosa c’è alla base di questo progetto di legge approvato dalla Camera. Esso, in verità, è un dispositivo sostanzialmente ideologico e simbolico, che i movimenti LGBTIQ vogliono usare come apripista per il matrimonio e l’adozione gay; ma tale provvedimento legislativo ha, anche e soprattutto, un malcelato intento pedagogico e rieducativo del popolo italiano, finalizzato ad accompagnarlo con le buone e, se necessario, con le cattive (è prevista la reclusione fino un anno e sei mesi e un’aggravante che aumenta la pena fino alla metà) a considerare l’omosessualità un modo come un altro di vivere la sessualità e ad indurlo a prendere atto che non esiste una “normalità”, perché non esiste una “natura umana”.
Considerazioni sulla legge anti-omofobia approvata alla Camera – E’ importante, per una corretta valutazione del disegno di legge cd. antiomofobia, prendere atto che lo stesso è innestato su una legge speciale già esistente: la cd. “legge Mancino” n. 122/1993, modificativa della legge n. 654/1975, che ha recepito nel nostro ordinamento la Convenzione di New York del 1966 sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale.
A tale legge – che prevede forti sanzioni penali di tipo detentivo e accessorio a chi diffonde, incita a commettere, o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e che vieta, tra l’altro, ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per i motivi suddetti – si è pensato di aggiungere altre due “categorie protette”: quelle afferenti all’omofobia e alla transofobia.
Tali due nuove categorie che la Camera ha deciso di inserire nella legge Mancino, oltre che evidenziare un vero e proprio pericolo per la libertà di pensiero e di espressione, pongono, anche, seri elementi d’incostituzionalità della proposta di legge.
E’ di fondamentale importanza, per una corretta analisi del disegno di legge, già approvato dalla Camera, rilevare che i termini omofobia e transfobia hanno un’accezione incerta e comunque non prevista dal nostro ordinamento giuridico, il cui contenuto dovrà essere determinato e non solo interpretato, dall’applicazione giurisprudenziale e ciò con evidenti rischi di pronunce radicalmente difformi, a causa del significato discrezionale che di volta in volta l’autorità giudiziaria darà a tali termini.
La debole clausola di salvaguardia inserita nella legge – Rispetto al disegno di legge originario vi è, però, una novità e cioè che alcuni parlamentari afferenti a Scelta Civica, pensando di depotenziare il dispositivo ideologico che stava per essere approvato, hanno proposto un sub-emendamento, contenente una clausola di salvaguardia delle libertà di opinione e di espressione dal seguente tenore:
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «4. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all’odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente ovvero anche se assunte all’interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all’attuazione dei principi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni».
Tale clausola di salvaguardia apposta con l’intento di presidiare la libertà di opinione e di espressione, invero, presenta varie lacune che la fanno apparire facilmente aggirabile e pertanto non utile allo scopo dei proponenti.
Quali sono i punti deboli di questa clausola di salvaguardia? a) La clausola si premura di escludere dai casi di discriminazione e d’istigazione alla discriminazione la libera espressione e la manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all’odio o alla violenza.
A questo punto ci chiediamo: chi dovrà determinare se le libere espressioni e/o le opinioni riconducibili al pluralismo delle idee istighino, o meno all’odio, o alla violenza? Certo dovrà essere un giudice a farlo; ma il pericolo risiede nell’incertezza e fluidità della determinazione della condotta delittuosa, che è lasciata alla sensibilità del giudice, che potrà considerare istigazione all’odio e/o alla violenza espressioni che manifestino un giudizio non conforme ad una sua scala di valori, che in un clima di accentuato relativismo etico è del tutto soggettiva.
B) altro punto debole è la parte della norma in cui si afferma di escludere dai casi di discriminazione “le condotte conformi al diritto vigente”. Un punto di domanda è d’obbligo: quando tale legge verrà approvata, sarà annoverata anch’essa nel diritto vigente e pertanto tale inciso, del tutto tautologico, cosa salvaguarderà? Ritengo che sarà del tutto inutile.
C) altro punto ancora molto ambiguo della legge è quello che afferma di escludere dal reato di omofobia le condotte “se assunte all’interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all’attuazione dei principi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni”.
Il fumoso dettato della norma permette la libertà di opinione e di espressione all’interno (dove? all’interno dei locali?) delle organizzazioni, ma se queste opinioni, o tesi si volessero portare al di fuori delle sedi, ciò non sarà possibile, perché s’incorrerebbe nel carcere previsto dalla stessa legge. Cerco di fare un esempio: se un’associazione religiosa o politica decidesse di promuovere una campagna contro un’eventuale proposta di legge a favore del matrimonio gay, cosa accadrebbe nel momento in cui tale associazione dovesse diffondere all’esterno le proprie opinioni? Sarebbe sciolta come prevede la legge Mancino all’art. 7? E i soci patirebbero il carcere?
Sorge un altro punto di domanda: cosa accadrebbe all’attivista di un’associazione se decidesse individualmente di diffondere in pubblico le idee della sua associazione, che considera l’omosessualità un disordine e ritiene inaccettabile il matrimonio gay? Cosa accadrebbe se tali idee fossero diffuse al bar, in piazza, o dal barbiere? La risposta è facile: incorrerebbe come minimo ad essere iscritto nel registro degli indagati, con tutto ciò che ne consegue.
Tutto ciò, come detto, potrà avvenire per l’indeterminatezza dei termini omofobia e transfobia, che unita all’ambigua e lacunosa clausola di salvaguardia, lascerebbe, comunque, ampia discrezionalità ai giudici di riempire di contenuto e di interpretare tali categorie non definite dal nostro ordinamento giuridico, in modo gravemente lesivo della libertà di pensiero e di espressione, esponendo i “buoni” a un costante e defatigante (e costoso) contenzioso.
L’inserimento della circostanza aggravante – Un altro elemento di non minore gravità e, a mio parere, di grande allarme sociale è l’inserimento nella legge della circostanza aggravante ex art. 3 della legge Mancino, che prevede “per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull’omofobia o transfobia, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità”, l’aumento della pena fino alla metà.
La gravità di questa circostanza, oltre che in sé, sta nel fatto che gli articoli 5, 6 e 7 della Mancino si applicano quando si procede per i reati aggravati ai sensi dell’articolo 3; pertanto se la legge sarà approvata dal Senato con il medesimo testo licenziato dalla Camera, saranno possibili perquisizioni, sequestri e confische delle sedi nelle quali l’autore del reato aggravato si riunisce (art. 5), la sospensione e lo scioglimento delle associazioni cui egli appartiene (art. 7).
Perché il M5s ha polemizzato contro l’approvazione legge? – Un accenno ritengo vada fatto per comprendere il senso dall’atteggiamento critico e platealmente sopra le righe attuato dai deputati del M5S e LGBTIQ, che – come si ricorderà – hanno inscenato un bacio omosex di gruppo nell’aula della Camera.
Tali deputati sono rimasti scontenti protestando formalmente per l’apposizione, alla legge approvata, della clausola di salvaguardia che abbiamo visto essere comunque molto fragile, se non addirittura inutile; essi pretendevano che passasse alla Camera una legge ancora più repressiva.
Questo episodio ha fatto ritenere, a taluni, di aver portato a casa un buon risultato. Una lettura superficiale dei fatti, in realtà, potrebbe disorientare, inducendo taluno a ritenersi soddisfatto del risultato ottenuto con l’apposizione della clausola di salvaguardia e, così, continuare a difenderla al Senato.
Alla vicenda, darei, però, una lettura differente, che tende a guardare più in profondità e che legge nelle richieste estreme di questi deputati un elemento esemplare, un modo per far intendere dove vuole giungere il percorso, cioè al matrimonio e all’adozione gay e anche oltre.
Gli estremismi, infatti, cioè i tentativi connotati dal tutto e subito, vengono a costituire degli elementi esemplari. Gli estremismi producono i martiri della Rivoluzione; producono dei personaggi o degli episodi esemplari. Questi non funzionano a breve termine, perché i singoli episodi possono aver prodotto anche un’immagine profondamente negativa. Però, sulla distanza permane la memoria, e nella misura in cui vi è consapevolezza, provoca trauma negli avversari, mentre negli amici l’episodio comincia ad acquisire i tratti di un exemplum, di un modello.
Ritengo, dunque, che all’orizzonte non si prospetti nulla di buono; il percorso è stato tracciato; anche Scalfarotto, che nell’occasione è stato contestato dagli estremisti, ha ben chiaro il quadro e il percorso da compiere.
Pertanto, se questa è la situazione, chi ha a cuore le sorti della nostra civiltà, non può sperare che siano altri ad impegnarsi a difesa dei presìdi su cui essa si fonda; non è giustificabile la logica del disimpegno. Sarà necessario che tutte le persone di buona volontà si uniscano per proporre in vari ambiti (dai mass media, alle piazze, alle scuole, alle università) la bellezza della famiglia, come bene prezioso da custodire e da amare, propiziando anche e opportunamente una sua difesa.