Su Istanze online è disponibile solo la funzione per la compilazione della domanda di assegnazione provvisoria per l’infanzia e non per la primaria. Dopo la pubblicazione dei trasferimenti della scuola primaria e infanzia sul portale del Miur infatti si legge il seguente avviso: “Domande di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie A.S. 2016/17 – Si comunica che è disponibile l’istanza relativa alla presentazione delle domande di utilizzo e assegnazione provvisoria per la scuola dell’infanzia. L’istanza per la presentazione delle domande della scuola primaria sarà disponibile dopo la pubblicazione dei movimenti relativi”. Quindi per i trasferimenti della scuola dell’infanzia, pubblicati dal Miur lo scorso 27 luglio, i docenti che ne hanno i requisiti possono fare domanda di assegnazione provvisoria, mentre per i trasferimenti della primaria non c’è traccia della stessa funzione che dovrebbe essere messa a disposizione degli insegnanti.
I docenti che, dopo la pubblicazione dei trasferimenti della scuola primaria 2016, stanno pensando di fare domanda di assegnazione provvisoria, si chiedono in queste ore come fare. Ecco i chiarimenti che arrivano da OrizzonteScuola a riguardo. Sulla modalità con cui inoltrare la richiesta, il portale di riferimento dei docenti, fa sapere che la domanda deve essere inviata esclusivamente in modalità online attraverso il portale Istanze online del sito del Miur. Ma ci sono delle eccezioni. I casi in cui la domanda deve essere prodotta cartacea sono i seguenti: personale educativo, docenti di religione cattolica, docenti che intendano richiedere l’utilizzo nelle discipline specifiche dei licei musicali, personale Ata. La domanda di assegnazione provvisoria deve essere inviata all’ufficio scolastico di titolarità, per i movimenti provinciali; per la provincia richiesta, per i movimenti interprovinciali. Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica devono essere presentate alle Direzioni regionali competenti (ossia alle Direzioni Regionali nel cui territorio è ubicata la Diocesi richiesta) mentre i docenti che vogliono chiedere l’utilizzo nelle discipline specifiche dei licei musicali dovranno inviare domanda all’Ufficio territorialmente competente per la provincia in cui ha sede il liceo musicale richiesto.
Dopo la pubblicazione dei trasferimenti della scuola primaria 2016 tanti docenti che hanno avuto una sede di lavoro lontana da casa stanno pensando in questi giorni a fare domanda di assegnazione provvisoria. Ecco quali sono i tempi per presentare la richiesta, come si legge su OrizzonteScuola: docenti scuola dell’infanzia e primaria: 28 luglio – 12 agosto; docenti scuola secondaria I e II grado: 18 agosto – 28 agosto; personale educativo e docenti di religione cattolica: 25 luglio – 5 agosto; personale ATA: entro il 20 agosto. Fino a ieri, sul sito Istanze Online, si legge sempre sul portale di riferimento degli insegnanti, era attiva solo la funzione relativa alla compilazione delle domande di assegnazione provvisoria dei docenti di scuola dell’infanzia. I docenti della primaria invece non avevano ancora la possibilità di inoltrare la richiesta. In ogni caso l’assegnazione provvisoria non può essere chiesta da tutti i docenti ma solo da quelli che ne hanno i requisiti.
Spunta l’ipotesi assegnazione provvisoria dopo la pubblicazione dei trasferimenti della scuola primaria 2016 avvenuta la scorsa settimana da parte del Miur. I docenti che hanno avuto un esito della mobilità non soddisfacente rispetto alle proprie richieste possono infatti chiedere l’assegnazione provvisoria. Ma gli insegnanti devono possedere i requisiti per poter far domanda, come ricorda OrizzonteScuola: clicca qui per leggerli. Inoltre sono previste delle precedenze: priorità per l’assistenza ai figli rispetto ai titolari dei medesimi benefici per l’assistenza al coniuge o al genitore; elevata a sei anni l’età dei figli per i quali si ha diritto alla precedenza; precedenza per i genitori di figli entro il dodicesimo anno di età (limitatamente alle sole assegnazioni provvisorie interprovinciali). L’assegnazione provvisoria, a differenza della mobilità, avviene su scuola: l’istituto assegnato risulterà una sede provvisoria per un solo anno scolastico, quello del 2016/17, mentre la sede di titolarità o dell’incarico triennale rimarrà invariata.