Professor Colombo, in questi giorni si fa un gran parlare di temi biopolitici. Fa discutere sempre il caso Englaro, e il dibattito ad esso legato sullo stato vegetativo, al quale si è “sovrapposto” il problema di una legge sul “testamento biologico”. Vuole chiarire al lettore come stanno le cose?
Per aiutare a capire quale è la realtà in gioco, sarebbe anzitutto utile sostituire all’espressione plurivoca “testamento biologico” quella di “dichiarazioni anticipate di trattamento” – come suggerito da un documento del Comitato Nazionale di Bioetica – oppure quella di “consenso/dissenso anticipato al trattamento”.
Un “testamento”, infatti, si riferisce a delle volontà espresse da una persona vivente che diventano cogenti solo dopo la sua morte (per esempio, un lascito pecuniario o la donazione di un organo dal proprio cadavere). Nel caso in questione, invece, queste volontà avrebbero pretesa esecutiva ante mortem; anzi, riferendosi ad azioni sul proprio corpo, tali volontà si configurerebbero addirittura come causa mortis.
Sciolto questo preliminare, la questione si configura correttamente nell’ambito del consenso o dissenso di un paziente (o di chi ne è il tutore o rappresentante legale, nel caso esso sia incapace di deliberare consapevolmente) ad interventi sul proprio corpo da parte di medici o personale infermieristico. Normalmente, questo consenso o dissenso viene espresso dall’interessato immediatamente prima che il trattamento abbia inizio: per esempio, prima di un intervento chirurgico o di altra manovra invasiva. Se, però, l’intervento ha carattere di urgenza o rappresenta un trattamento “salvavita”, vi è generale consenso da parte dei medici, dei pazienti e dei loro congiunti, che tale intervento possa – anzi, debba – essere eseguito anche in assenza di un esplicito consenso (si parla, talora, di “consenso implicito” o “presunto”). La ragione che legittima quest’ultimo comportamento dei medici è la seguente: la medicina ha come scopo il bene del paziente ed il bene fondamentale di ogni essere umano è la sua vita. Come ha scritto Giovanni Paolo II nell’enciclica Evangelium vitae, “la vita umana è sempre un bene”. Non intervenire (pur potendolo fare), facendo così cessare la vita o anticipando la morte di una persona è sempre un male. È vero che, in simili casi, la libertà del paziente o dei suoi cari non è interpellata, ma la libertà è davvero tale in quanto è ordinata al bene: se si deve supplire ad un atto di volontà di una persona, che non è in grado di attuarla, lo si deve fare sul presupposto del bene, cioè del favorire la sua esistenza.
Ci si è però chiesti, ed è questo il caso in questione, se – in previsione di tali situazioni di incapacità – una persona possa esprimere anticipatamente la propria volontà circa i trattamenti cui desidera o non desidera essere sottoposta, un giorno, se eventualmente si venisse a trovare in determinate condizioni patologiche. A questo proposito, la situazione di Eluana Englaro, quando viene invocata, crea una grande confusione nella mente dei cittadini, chiamati a riflettere se queste “dichiarazioni anticipate” debbano oppure no essere introdotte nel nostro ordinamento giuridico …
Perché si è creata questa confusione? Come mai il caso clinico di Englaro ha aperto il dibattito (debitamente o indebitamente) sul “testamento biologico”?
A quanto risulta, la giovane lecchese non ha fatto, neppure in forma semplice (cioè non depositata presso un notaio), nessun “testamento biologico”. Non ha scritto o dettato nessuna volontà anticipata circa il trattamento cui avrebbe voluto o non voluto essere sottoposta. Vi è solo la testimonianza del padre che, in circostanze da lui asserite, avrebbe colto in alcune espressioni della figlia dei fugaci accenni circa simili condizioni patologiche occorse ad un coetaneo. Ma basta, questo, perché si configuri una volontà esplicita, ragionata e confermata, tale da avere pretesa di “dissenso anticipato” alle cure cui oggi viene sottoposta? Nessuna legge vigente all’estero o disegno di legge avanzato in Italia contempla la mera allusione di un congiunto a dialoghi intercorsi con il paziente quale fonte di diritto per ottenere la sospensione di trattamenti essenziali per la vita di una persona, neppure di un paziente in stato vegetativo persistente.
Così, in retta coscienza ed a buon diritto, i medici ed il personale infermieristico che assistono la giovane hanno agito e agiscono in ordine al suo bene fondamentale che è la vita. Lo fanno nella certezza che ogni altra decisione sarebbe un male morale ed un’ingiustizia, che nessuna circostanza e nessuna altra persona, neppure un congiunto o un giudice, potrebbe mai giustificare. Se anche fosse approvata oggi stesso una legge sulle “dichiarazioni anticipate di trattamento” ed entrasse in vigore domani, essa non aiuterebbe a risolvere il dramma che circonda la persona di Eluana.
Quali sono i requisiti ai quali dovrebbe saper rispondere una legge sul “testamento biologico”?
Le – a mio avviso, enormi – difficoltà nelle quali si imbatterebbe una legge sul cosiddetto “testamento biologico” sono molteplici. Anzitutto, la questione della “certezza delle volontà”. Come è noto dalla giurisprudenza in materia di volontà testamentarie, un soggetto può cambiare innumerevoli volte la destinazione dei suoi beni e, inoltre, tali volontà sono spesso impugnate dai congiunti del defunto. Cosa dire delle ben più rilevanti volontà circa il proprio corpo, la propria vita e la propria morte? Quante volte potremmo ritornare sui nostri passi? E chissà quale scritto, depositato presso chissà quale notaio o ufficio legale, rappresenta davvero l’ultima volontà del paziente? Ancor più, come prevedere lo stato clinico in cui uno si troverà con sufficiente precisione patologica tale da dettare un consenso o un dissenso a specifici trattamenti, alle loro modalità, alla loro durata? Non si può pretendere che ogni cittadino sia laureato in medicina o che ogni “testamento biologico” sia un trattato di terapia intensiva. Resta allora come unica, praticabile soluzione quella di espressioni generiche (per esempio, “non voglio essere sottoposto ad alcun trattamento”), il cui significato reale – cioè che cosa mi accadrà se saranno attuate queste richieste, quanto soffrirò, quanti giorni passeranno prima della mia morte – non è neppure immaginabile da parte dell’estensore del “testamento”, e la cui interpretazione operativa, nella circostanza interessata, verrebbe lasciata all’arbitrio dell’“esecutore delle volontà testamentarie” (un medico, i parenti, un giudice?).
Ma vi è una seconda questione, di grande importanza culturale, antropologica e sociale. Le pressioni verso l’introduzione del “testamento biologico” nascono da una concezione autonomistica assoluta della libertà e della volontà del paziente che misconosce la originaria e fondativa natura relazionale della cura. I soggetti della cura sono due: il paziente ed il suo medico. Si tratta di due persone, ognuna delle quali investe nella cura della malattia la propria libertà, la coscienza e l’ideale di bene che li muove nella vita. Se è vero che il medico non può agire contro o senza la volontà del paziente, quest’ultimo – o chi per esso – non può pretendere (con la forza della legge) che il medico agisca in modo contrario alla propria coscienza e scienza. Ridurre il medico a mero esecutore di volontà, ancorché redatte per iscritto e depositate a norma di legge, che contrastano con la sua missione di difensore e promotore della vita del malato, significherebbe umiliarlo nel cuore della sua stessa umanità e professionalità.
Se è vero che talora, purtroppo, alcuni medici hanno umiliato i loro malati e non sono stati degni della propria statura umana e professionale, in questo caso l’intera classe medica subirebbe una “burocratizzazione delle decisioni cliniche” che non ha precedenti per gravità morale e onerosità giuridica.
E poi vi è il rischio di scivolare dal rifiuto dell’accanimento terapeutico all’introduzione dell’eutanasia .
C’è davvero un “rischio eutanasia”?
Se un’eventuale legge concedesse di poter annoverare tra le “volontà testamentarie” non solo il lecito rifiuto di interventi medici o chirurgici ritenuti dal soggetto come onerosi o riconosciuti dai medici come terapie futili, ma anche la sospensione di cure essenziali per la vita del paziente, come la ventilazione, l’idratazione, l’alimentazione, il ricambio, la mobilizzazione ed altro ancora, allora il dissenso a questi trattamenti equivarrebbe ad una richiesta di eutanasia (la cosiddetta “eutanasia volontaria”).
Se una legge dovrà proprio uscire dal Parlamento italiano, ci auguriamo davvero che contenga esplicite limitazioni alle indicazioni anticipate del soggetto, escludendo operativamente (e non solo nominalisticamente) ogni possibilità di utilizzo strumentale a fini eutanasici della legge stessa. Del resto, nel nostro ordinamento giuridico, non ogni volontà del cittadino, neppure quelle che si riferiscono alla sua persona, è fonte di diritto esigibile o di dovere coercibile. Non tutto ciò che l’uomo può volere è, per il solo fatto che egli lo voglia, un bene per sé e per la società.
Il tema della fine della vita si è ulteriormente complicato per il fatto che si è aperto un dibattito sul concetto di morte dell’uomo e sui criteri di accertamento della morte, in particolare quelli neurologici. Vuole aiutare il lettore ad orientarsi?
Le due questioni si sono accidentalmente sovrapposte in questi giorni. In realtà, la questione del cosiddetto “testamento biologico” riguarda i soggetti che si trovano in condizioni cliniche critiche o croniche, ma che nessuno si permette oggi di dichiarare morti (il paziente in stato vegetativo persistente è vivo, sotto ogni profilo fisiologico). Caso mai, alcuni disquisiscono sul “significato” di una vita come quella vissuta da questi pazienti, sulla loro cosiddetta “qualità di vita” (un’espressione estremamente ambigua e foriera di implicazioni gravissime). Ma non è in questione la loro morte attuale: caso mai, qualcuno vorrebbe che morissero anzitempo, ma, allo stato attuale sono vivi.
Cosa differente è la questione – sulla quale la comunità scientifica, i filosofi ed i teologi dibattono da alcuni decenni – sulle condizioni al verificarsi delle quali un soggetto può venire dichiarato morto e sui criteri che consentono di giungere alla diagnosi di morte, in particolare quelli di tipo cerebrale. La questione è intimamente legata agli espianti di organo ex mortuo per finalità di trapianto in un ricevente. Ma per aiutare i lettori ad entrare in questo complesso tema, che richiede precise conoscenze di tipo fisiopatologico, neurologico e antropologico-filosofico, occorrerebbe ricominciare l’intervista da capo … La legge italiana sui trapianti d’organo è giudicata, in sede nazionale e internazionale, molto rigorosa e non vi è ragione di cambiarla.