Con Sentenza n. 15389, del 10 giugno 2008, il Tribunale Ordinario di Roma, II Sezione Civile (depositata in Cancelleria il 15 luglio 2008), ha riconosciuto il diritto istituzionale della Casa Religiosa Istituto di Cultura e di Lingue per l’Educazione e Istruzione nelle Scuole delle Suore Martelline, al rimborso totale del costo per l’insegnante di sostegno sostenuto negli anni scolastici 2002/2003 e 2003/2004, in virtù dell’obbligo dato dalla “parità” e dalle norme inerenti la Legge 104/1992.
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Roma, “definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, in accoglimento della domanda, condanna il Ministero a pagare alla parte attrice la somma di euro 28.739,22, oltre interessi legali come specificato in motivazione, nonché le spese processuali, le spese generali, contributi ed imposte come per legge”.
Con questa Sentenza il Tribunale di Roma ha inteso correggere una situazione anomala, frutto di una inesatta e contraddittoria interpretazione delle norme che ne regolano il diritto applicativo.
Le scuole “paritarie”, infatti, sono obbligate ad accettare l’iscrizione degli alunni con disabilità, pena la perdita della parità ottenuta. Le scuole che hanno deciso di fruire della Legge 10 marzo 2000, n. 62, “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”, sono tenute ad applicare “le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio”, come previsto dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”e successive integrazioni, e pertanto garantire: il diritto allo studio accogliendo anche di un alunno disabile la domanda di iscrizione; l’eliminazione delle barriere architettoniche; il personale ausiliario per l’assistenza igienica e l’igiene personale degli alunni con disabilità.
La Legge 104/1992 pone in essere anche il sostegno economico, sostegno che lo Stato, tuttavia, non garantisce alle scuole paritarie – le quali, se vogliono attenersi agli obblighi dettati dalla legge, devono sopportare l’onere derivato dall’assunzione di insegnanti specializzati di sostegno – venendo meno, se non in misura parziale ed insoddisfacente, ad un preciso obbligo da esso stesso impostosi. I genitori che chiedono di iscrivere propri figli portatori di handicap ad una scuola paritaria sono infatti tenuti a pagare la retta normale prevista per tutti gli altrui alunni, nessun costo aggiuntivo, però, deve essere loro richiesto dalla scuola paritaria per i servizi dovuti per legge a favore dei disabili.
Quindi, diritto soggettivo del portatore di handicap che non muta in base al tipo di scuola prescelta, e diritto istituzionale della scuola paritaria in risposta all’obbligo che è tenuta a rispettare se vuole mantenere la condizione di “scuola paritaria”. Non va dimenticato che lo Stato deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l’esercizio dei diritti/doveri educativi, formativi, scolastici di natura personale ed istituzionale.
Di fronte a questa situazione anomala e al tempo stesso complessa, l’AGeSC (Associazione Genitori Scuole Cattoliche) se ne è fatta carico: nel 2002 promuovendo sia una azione di sensibilizzazione presso tutte le scuole cattoliche – nelle quali le richieste di inserimento sono andate sempre più aumentando – e nel 2003 interessando gli avvocati Alessandro Bigoni e Paoloalberto Polizzi – che hanno condiviso l’esigenza di un affronto anche in sede giudiziaria – e ponendosi a fianco delle scuole paritarie e delle famiglie che hanno condiviso l’azione e hanno accettato di farsi assistere. E ciò convinta, l’Agesc, della necessità di una totale integrazione scolastica dei portatori di handicap attuata senza discriminazioni, nel rispetto del loro diritto di scelta degli ambiti in cui promuovere la propria crescita umana e culturale, nonché nel rispetto totale delle leggi vigenti che prevedono sostegni finalizzati a far superare stati di emarginazione e di esclusione.
In quest’ottica, confortata anche da una precedente sentenza del Tribunale di Roma – II Sezione civile, Ordinanza 17/12/2002 – che ha riconosciuto sia “l’obbligo di una scuola non statale di accogliere una bambina portatrice di handicap”, sia “l’obbligo del Ministero e, conseguentemente, del Provveditorato agli Studi di Roma, di assumersi totalmente l’onere economico dell’insegnante di sostegno, rispettando così il diritto della persona portatrice di handicap all’educazione, all’integrazione sociale e alla partecipazione alla vita della comunità, nonché il diritto di crescere in un ambiente favorevole allo sviluppo della sua personalità e delle sue attitudini”.
Così nel 2004 sono state attivate alcune richieste al Ministero tese a riconoscimento – una volta per tutte – del rimborso degli oneri sostenuti per gli insegnanti di sostegno. Ad una non risposta da parte del Ministero, ne è scaturita la decisione di procedere attivando ricorsi presso l’Autorità Giudiziaria, tra cui il “ricorso” dell’Istituto Marcelline di Milano interessate al sostegno di due alunni della scuola secondaria di I grado (scuola media inf.), per ottenere la condanna del MIUR al pagamento delle spese sostenute, e ciò in diretta applicazione del principio di uguaglianza sostanziale, e nel rispetto dello stesso diritto alla libera scelta dell’istituto di istruzione, di cui all’art. 5 della Legge 104/92, comma 1, let. L) che garantisce, appunto, “ il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei”.
Significative le motivazioni della decisione assunta dal Tribunale Ordinario di Roma, che vanno ad invalidare la diffusa convinzione che il diritto alla sussidiarietà economica dello Stato, per l’insegnante specialistico di accompagnamento e sostegno, appartenga solo alla persona del disabile (e alla sua famiglia) e quindi sia solo di natura personale e non anche istituzionale della scuola, come sostenuto dall’Agesc. Così afferma la sentenza:
“La domanda attorea è risultata fondata e va accolta. Invero, preliminarmente va rilevato che il sostegno, nella specie quello scolastico, fornito alla persona in situazione di minorità fisica e/o psicofisica costituisce la concreta attuazione dei principi solidaristici che informano il nostro Ordinamento. Si tratta di un sostegno fornito alla persona che ne necessità su puntuale disposizione della Legge 104 del 1992 ed a carico dello Stato. La persona in situazione di disagio è titolare di un diritto soggettivo avente per oggetto l’apprestamento di tutto quanto necessario per superare (nei limiti del possibile) i limiti imposti dall’handicap. Ciò premesso, nella scuola la presenza di persone disabili impone l’apprestamento di piani di formazione e di sostegno dedicati e ciò tanto nella scuola pubblica che nella scuola privata. Trattandosi, però, di prestazioni ulteriori rispetto all’insegnamento in senso proprio e specificatamente finalizzato alla tutela della persona, esse non possono gravare sul bilancio della scuola privata quale impresa. Ove così non fosse, la scuola privata si troverebbe ad affrontare costi assolutamente imprevisti ed imprevedibili che rischierebbero di vanificare, e il concetto di parità tra il pubblico e il privato e soprattutto, la libertà di scelta delle famiglie. Infatti se i costi del sostegno del disabile dovessero essere sopportati dalla scuola privata essi dovrebbero essere “spalmati” sulle rette pagate da tutte le famiglie. In tal modo la scuola privata finirebbe per essere meno competitiva ed inevitabilmente uscirebbe dal mercato. Infine è da ribadire che il sostegno non è insegnamento in sé, quanto piuttosto è il supporto per rendere l’insegnamento fruibile e tanto costituisce un ulteriore argomento per ritenere che esso debba essere a carico dello Stato sia nelle scuole pubbliche che in quelle private. Neppure va trascurata, ai fini della decisione, la mancata costituzione del Ministero. Se è vero che nel nostro ordinamento la contumacia non assume significati particolari, diversa è l’ipotesi in cui sia convenuta un’Amministrazione obbligatoriamente assistita dall’Avvocatura dello Stato. In tal caso la mancata partecipazione al giudizio non può certamente qualificarsi in termini di disinteresse, né può essere la manifestazione dell’impossibilità di ricorrere al patrocinio di un professionista. Al contrario nella vicenda in esame, la contumacia dell’Amministrazione appare come la volontà di rimettere al altra Autorità la soluzione di una questione problematica. In concreto va, infine, rilevato che la parte attrice ha pienamente provato di aver fornito le prestazioni di cui reclama il rimborso. Il credito può, pertanto, essere riconosciuto nell’esatta misura richiesta con gli interessi legali a capitalizzazione annuale dalla domanda al soddisfo. Le spese processuali segnano la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo”.
Con questa sentenza, viene ribadito che lo Stato italiano, in quanto espressione della comunità nazionale, deve assumere forme di sostegno destinate non soltanto alle famiglie di alunni portatori di handicap ma anche alle scuole paritarie che con sempre maggiore incidenza aggregano disabili nel processo educativo e formativo, e ciò garantendo per tutti – famiglie e scuole – l’effettività dei diritti che sono patrimonio della nostra civiltà.
Evidenziamo infine la piena soddisfazione per il successo ottenuto che vede riconosciuto un importante diritto, esito di una battaglia sostenuta con tenacia e lungimiranza da parte di un’Agesc attenta e sempre più convinta dei principi ispiratori che la caratterizzano.