Per il ministro Padoan le norme oggi in vigore (art. 9 bis decreto legge 1/2012, DM 200/2012 e DM 26 giugno 2014) permettono di ritenere superate le polemiche di questi giorni su Ici e scuole paritarie, scatenate dalle recenti sentenze della Corte di Cassazione.
La precisazione del ministro è molto importante e certamente positiva. Ci sembrerebbe comunque utile portare avanti la proposta del sottosegretario De Vincenti di istituire un tavolo di confronto sul tema “fiscalità e scuole paritarie”.
Proviamo ad indicare alcune tematiche di possibile confronto tra Governo e rappresentanti delle scuole paritarie.
1. In virtù delle norme oggi vigenti (quelle richiamate da Padoan) non tutte le scuole paritarie possono usufruire dell’esenzione Imu. Ad esempio le scuole gestite da cooperative sociali, che pur essendo Onlus di diritto non sono enti non commerciali, possono usufruire dell’esenzione solo se i singoli comuni lo prevedono. In primo luogo sarebbe pertanto necessario estendere la possibilità di fruire dell’esenzione Imu anche ad altre categorie di scuole paritarie.
2. La dialettica con l’Europa sul tema Ici ha evidenziato un paradosso: se le scuole paritarie fossero integralmente finanziate dallo Stato, le agevolazioni fiscali loro riservate non risulterebbero “aiuti di Stato”, ma siccome in Italia (purtroppo) le scuole paritarie sono costrette a chiedere alle famiglie di contribuire alle spese di gestione, allora le agevolazioni fiscali risultano problematiche.
E’ evidente l’illogicità del ragionamento. E’ necessario che l’Italia si attrezzi perché l’ipotesi di una compartecipazione dei cittadini alle spese per i servizi di interesse generale (non solo in campo scolastico) non sia d’ostacolo alla previsione di una fiscalità di vantaggio nei confronti di soggetti che, ancorché privati, svolgono un servizio pubblico riconosciuto (come le paritarie ex legge 62/2000). Occorre riconoscere, a 360 gradi e per via legislativa, il principio per cui lo svolgimento di servizi di interesse generale esclude la “commercialità” delle attività sotto il profilo fiscale.
3. Il legislatore, approvando la legge 62/2000, voleva permettere alle paritarie che non hanno fini di lucro di fruire del regime fiscale agevolato Onlus (art. 1 comma 8 legge 62/2000). Il ministero dell’Economia ha sempre ostacolato tale possibilità. Si chiede di rispettare la volontà del legislatore di allora, anche con un intervento interpretativo dello stesso legislatore se necessario.
4. Le scuole statali pagano la tassa rifiuti (Tari) in base al numero degli alunni accolti (art. 33 bis legge 31/2008). Le scuole paritarie pagano — in proporzione molto di più — in base ai metri quadri occupati. Per i principi europei in materia, la Tari va pagata in proporzione ai rifiuti che si producono. Perché in Italia si ritiene che gli alunni delle scuole paritarie producano più rifiuti degli alunni della scuola statale? Cosa impedisce di applicare anche alle paritarie il criterio di calcolo della Tari applicato alla scuola statale?
Ben venga allora un confronto per fare dei passi in avanti, per superare le contraddizioni e valorizzare chi opera per il bene comune.