La sentenza del Tar Lazio 3527/2013 ha annullato i provvedimenti che hanno determinato la riduzione da 34 a 32 delle ore settimanali di lezione negli istituti tecnici e professionali.
L’argomentare del Tribunale amministrativo, partendo da un ricorso più due gruppi di motivi aggiunti presentato dallo Snals, sembra dar ragione a quanto pensato, dibattuto e detto dentro le nostre scuole, quando si è trattato di dare esecuzione ai due decreti del 2010, alle bozze di regolamento e alle indicazioni ministeriali che hanno modificato il quadro orario nelle classi seconde e terze degli istituti professionali e seconde, terze e quarte dei tecnici.
Il sindacato di categoria della scuola ha incentrato il ricorso sulle carenze e contraddizioni dell’iter seguito dal Miur che anche il giudice ha riconosciuto illegittimo.
Fra le motivazioni c’è anche il riferimento al dato amaro dei circa 87mila docenti che, di conseguenza, hanno perso il loro posto di lavoro, ma le ragioni riconosciute in fase giudiziale sono dovute a inadempienze conclamate e a contraddizioni manifeste.
La prima inadempienza è che il Miur non ha richiesto il necessario parere del Cnpi e, quando poi l’ha fatto su indicazione del Consiglio di Stato, non ha tenuto conto delle criticità espresse dal Consiglio stesso.
Fra le contraddizioni c’è la pretesa di mantenere gli obiettivi e i contenuti dei curricula degli istituti in questione, pur modificando il quadro orario delle materie e pur indicando, come unico criterio applicativo per tale modifica, la volontà di non incidere sulle materie che avessero fino a tre ore settimanali.
Le discipline soggette a diminuzione sono quindi risultate quelle professionalizzanti, cioè quelle proprie degli istituti tecnici e professionali, contravvenendo in ciò al mandato loro proprio, secondo il d.lgs 297/94. Era stata infatti abbandonata la loro trasformazione in liceo tecnologico – supportato da esperienze di orientamento e di stage – prevista dalla riforma Gelmini, Legge delega 53/2003.
Il Tar ha ritenuto quindi che il Governo ha travalicato il compito e la delega a regolamentare la materia.
C’è da notare inoltre che i regolamenti applicativi per i due tipi di istituti, datati 15/03/2010, che sono stati inviati alle scuole perché li mettessero in opera, non sono mai stati pubblicati, ma, pur a livello di bozze, hanno determinato ampie conseguenze.
Altro motivo di condanna è stato poi non aver dato indicazioni precise per individuare, fra quelle con maggior numero di ore, le materie da coinvolgere nella riduzione oraria e le classi di concorso cui affidarle o sottrarle.
Sono quindi state le scuole, partendo dal personale presente in servizio da garantire, a decidere a quale classe di concorso affidare le materie professionalizzanti e quelle da ridurre nel piano orario.
È evidente che ciò, gioco forza, non ha sempre potuto tener conto della sostanza del percorso didattico delle singole specializzazioni, segnando un danno formativo per gli studenti.
In generale poi la sentenza rileva carenza di adeguate motivazioni nei provvedimenti in questione, sottolineando la non corretta applicazione della legge 241/90.
Volendo commentare in modo più esplicito quanto accaduto, è opportuno notare che il Tar si è espresso sia per ragioni procedurali, sia notando che non si è trattato, come pretenderebbe il Miur, di una razionalizzazione del quadro orario, ma solo e soprattutto della volontà di tagliare il tempo scuola.
Le ragioni delle scelte sono legate esclusivamente alla volontà di contenimento della spesa, ha scritto il Tar e, in tal modo, contravvengono a quanto previsto dal D.lgs 297/94, alle deleghe ricevute e agli interessi degli studenti e dei genitori. Essi hanno scelto l’iscrizione agli istituti tecnici e professionali ritenendo che potessero garantire una preparazione adeguata all’inserimento nel mondo del lavoro, collocandosi in quei livelli intermedi della produzione necessari a garantire per il paese il mantenimento e lo sviluppo dell’industrializzazione, del commercio e del turismo.
Ciò non sembra possibile con le modifiche apportate: la sentenza conclude con l’annullamento dei provvedimenti impugnati e “ordina che la sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa”.
La domanda è: e ora?
Accadrà qualcosa dentro le scuole o tutto si svolgerà al di fuori di esse in un ulteriore e, abbastanza ovvio, processo di corsi e ricorsi nelle sedi giudiziarie, ad esempio con rinvio al Consiglio di Stato?
E mentre il sindacato assicura la propria vigilanza in difesa dei lavoratori coinvolti, chi si occuperà dell’interesse degli studenti? Di quelli che hanno già subito una riduzione del tempo scuola e che, a motivo di ciò, hanno svolto un numero inferiore di ore di laboratorio, inevitabilmente imparando, non meglio, ma meno della generazione che li ha preceduti.
La riduzione delle ore di pratica è legata alla diminuita presenza in classe degli insegnanti tecnico-pratici, proprio quelli che, con la loro professionalità connessa alle applicazioni del mondo produttivo, possono favorire, negli studenti, l’acquisizione di competenze più ampie e complesse.
Nella scuola, razionalizzare non può identificarsi − per ragioni di esclusivo carattere economico − con la riduzione dei contenuti teorici e delle esperienze pratiche, né con la riduzione del tempo e della qualità dell’apprendimento.
La scuola, per i nostri ragazzi e per il loro futuro, con la cultura, sintesi di teoria ed esperienza, può promuovere la formazione dell’uomo, del cittadino, del lavoratore.