La legge 92/2012 (la cosiddetta “Legge Fornero”) ha, tra le altre cose, istituito il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. La legge di bilancio per il 2017 aveva prorogato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno in corso.
In particolare, il congedo obbligatorio è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino, e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente, purché entro tale limite temporale. Tale congedo si configura come un diritto autonomo, e pertanto aggiuntivo, a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. Ai padri lavoratori dipendenti, quindi, a oggi spettano due giorni di congedo obbligatorio, anche non continuativi, per gli eventi avvenuti fino al 31 dicembre 2017.
Il congedo facoltativo del padre di uno o due giorni, anche continuativi, era invece condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni di congedo maternità. I giorni fruiti dal padre anticipavano, quindi, il termine finale del congedo di maternità della madre. Il congedo facoltativo era fruibile anche contemporaneamente all’astensione della madre e doveva essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio, indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia da parte della stessa di uno o due giorni. Infine, il congedo spettava anche se la madre, pur avendone diritto, rinunciava al congedo di maternità.
Purtroppo dobbiamo parlare di tale misura, certamente innovativa per il nostro paese, al passato. Il congedo facoltativo, infatti, non è stato prorogato per l’anno 2017. Pertanto, come ci ha ricordato l’Inps solo pochi giorni fa, che tale beneficio potrà essere fruito esclusivamente per nascite, adozioni o affidamenti avvenuti fino al 31 dicembre 2016. Siamo, insomma, di fronte all’ennesimo passo indietro e ci troviamo a raccontare un’altra riforma mancata o perlomeno pasticciata. L’anno scorso, infatti, erano ben quattro i giorni di congedo per i papà, da quest’anno, invece, si torna a due.
Le parole, insomma, sulla necessità di promuovere di più la conciliazione, o più correttamente l’armonizzazione, tra vita e lavoro sembrano rimanere, insomma, ancora una volta, tali e argomenti buoni per qualche (utile?) convegno o seminario.