Il Decreto Legislativo 81/2015 agli articoli 48 e seguenti ha ridefinito il lavoro accessorio e i suoi limiti. In particolare, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile (3.000 euro in caso di precettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Inoltre, sempre nel limite complessivo di 7.000 euro, le prestazioni di lavoro accessorio possono essere eseguite nei confronti di ciascun singolo committente, imprenditore o professionista, per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente sulla base dell’indice Istat.
Considerato il notevole aumento dell’utilizzo dei voucher lavoro a partire dal 2013, il Governo sta mettendo a punto dei provvedimenti per monitorare l’utilizzo ed evitare lo sfruttamento improprio di questo strumento. Proprio il ministero del Lavoro, con un comunicato del 22 marzo 2016, ha specificato che i voucher hanno il valore positivo di essere degli strumenti predisposti al fine di favorire l’emersione del lavoro nero e che è intenzione del Governo introdurre delle modalità di controllo per “impedire possibili comportamenti illegali ed elusivi da parte di aziende che acquistano il voucher, comunicano l’intenzione di utilizzarlo ma poi lo usano solo in caso di controllo da parte di un ispettore del lavoro“.
In attesa di questi interventi normativi, che tenderanno a restringere l’utilizzo dei voucher, la più recente novità in materia riguarda l’acquisto dei voucher, da parte di imprenditori e professionisti, attraverso il versamento con F24. A tal riguardo con la circolare n. 68 del 28 aprile 2016 l’Inps ha precisato che al fine di evitare irregolari compensazioni con crediti del contribuente, chi acquista voucher dall’Inps a partire dal 2 maggio 2016 dovrà versare i contributi di spettanza dell’Inps indicando la causale “Lacc – Lavoro occasionale accessorio” nel modello F24 “Elementi identificativi” (F24 Elide), anziché nel modello F24 ordinario. Tale avvicendamento è stato disposto dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 20/E del 6 aprile 2016.
Si attende ora che il Consiglio dei Ministri approvi uno dei primi decreti legislativi correttivi del Jobs Act, in discussione in questi giorni, nel quale è contenuta una previsione “anti-abusi” dell’utilizzo dei voucher che ne consenta la tracciabilità. Secondo tale previsione, il committente dovrà comunicare via sms o posta elettronica, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione lavorativa, alcune informazioni sul lavoratore alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
In particolare, tali informazioni saranno relative al codice fiscale e/o dei dati anagrafici del lavoratore che intasca il voucher, il luogo e la durata dell’impiego. In caso di mancata comunicazione sono previste anche sanzioni amministrative da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore la cui prestazione non sia stata comunicata.
È sicuramente apprezzabile l’intento del Governo di rendere “tracciabile” l’utilizzo dei voucher, purché attraverso misure troppo restrittive non venga disincentivato l’uso di uno strumento flessibile che negli ultimi anni ha avuto un’enorme crescita, soprattutto nel settore del commercio, turismo e servizi.