Dopo le proteste dei sindacati, ora contro la riforma dell’articolo 18 si fa ricorso anche alla Costituzione per paventare l’attentato alla nostre leggi fondamentali. La denuncia arriva da Magistratura democratica, la corrente di sinistra delle toghe. Che per bocca del presidente Luigi Marini e del segretario Piergiorgio Morosini fa sapere che la nuova disciplina in materia di licenziamenti «mette in secondo piano la dimensione sociale del lavoro e il suo rilievo politico, in contrasto con l’art.41, comma 2, e con lo stesso art.1 della Costituzione, nonché il ruolo centrale che il lavoro riveste per la dignità della persona e per il suo essere parte attiva di una comunità». IlSussidiario.net ha chiesto a Lorenza Violini, professoressa di Diritto costituzionale all’Università di Milano di commentare la sortita. «La riforma dell’articolo 18 – afferma la professoressa – consiste in una serie di norme tecniche che entrano nel merito della licenziabilità nell’ambito del rapporto di lavoro ordinario. Direi, quindi, anzitutto, che non mi sembra materia di pertinenza del diritto costituzionale, ma del diritto del lavoro». L’esagerazione, del resto, è palese: «Non mi risulta che si sia ipotizzato di eliminare ogni genere di garanzia, ma di calibrarle tenendo presente i cambiamenti presenti nel mercato del lavoro». Ovvero: «Abbiamo forme di tutela dei lavoratori occupati tali da impedire qualunque forma di interruzione, il che, in un’economia avanzata, diventa difficile da sostenere. Tant’è vero che si è reso necessario, nel tempo, introdurre forme di contratto diverse da quelle a tempo indeterminato». Sia ben chiaro: secondo la professoressa, il tempo indeterminato rimane lo strumento preferibile. «Credo rappresenti la modalità ordinaria secondo la quale si debba costruire un rapporto. Ma tale rapporto, pur preservando le dovute garanzie, deve potersi interrompere».
Le affermazioni di Magistratura democratica (Md) sono difficilmente sostenibili anche nello specifico. «L’articolo 1 è molto importante, certo; ma come indicazione di massima, rispetto alla capacità e ai doveri del nostro Stato di tutelare la dimensione sociale. Cosa che non mi pare compromessa da regolamentazioni specifiche come quella del rapporto a tempo indeterminato relativamente al licenziamento». L’altro articolo citato è il 41, comma 2 (“L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”). «Quella di Md è un’interpretazione “azzardata” di una norma che, anche in tal caso, fornisce indicazioni di massima sul significato del rapporto di lavoro. Si intende, infatti, favorire una dimensione economica volta a non esasperare le ragioni del mercato, ma a introdurre correttivi a tutela della persona concretamente intesa. Neanche tale principio mi sembra messo in discussione dalla riforma».
Perché, allora, tanto zelo da parte di Md? «Si tratta – spiega la Violini – di un intervento di natura politica, non di certo tecnica, ove Md denota un atteggiamento ideologico, piuttosto che l’intenzione di tutelare la posizione dei magistrati rispetto ad alcuni aspetti organizzativi della loro vita». Il che non deve stupire: «Che certe correnti abbiano una connotazione prevalente politica è noto. Sarebbe, forse, più opportuno che certi interventi venissero effettuati a titolo personale invece che in virtù della funzione ricoperta in seno alla magistratura. Ma per carità! Evitiamo di scandalizzarci e di gridare all’attentato alla Costituzione».
(Paolo Nessi)