È stato approvato alla Camera il Disegno di legge di riordino dei rapporti di lavoro autonomo, il cosiddetto Jobs Act del lavoro autonomo, che ora dovrà tornare all’esame del Senato per l’approvazione definitiva. Il Disegno di legge contiene alcune misure volte ad aumentare le tutele per il lavoro autonomo non imprenditoriale con interventi destinati ai professionisti iscritti ad Albi, alle partite Iva e ai collaboratori autonomi. In primo luogo, vengono estese anche ai lavoratori autonomi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2002 che contengono strumenti per contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Anche i lavoratori autonomi avranno titolo alla corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Con la medesima ratio vengono inoltre considerate abusive, e pertanto nulle, in quanto vessatorie o presunte tali, le clausole contrattuali che determinano un eccessivo squilibrio a favore del committente, consentendogli di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, o quelle che prevedono termini di pagamento superiori a 60 giorni. Tale ultima disposizione, non andando a definire in maniera puntuale i casi in cui si concretizzi un eccessivo squilibrio a favore del committente, oltre a non rappresentare nulla di nuovo all’interno del panorama normativo, non contribuisce a favorire davvero il professionista, esponendolo di fatto al rischio di valutazioni discrezionali da parte di un eventuale giudice.
Ulteriore ripetizione di norme già esistenti è costituita dalle disposizioni del Ddl che stabiliscono che al lavoratore autonomo spettino i diritti di utilizzo economico per le invenzioni e gli apporti originali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, salvo il caso in cui l’attività inventiva costituisca l’oggetto del contratto stesso. Particolarmente interessante è, invece, la possibilità per le Pubbliche amministrazioni di promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici o ai bandi per l’assegnazione di incarichi individuali di consulenza e ricerca. Per partecipare ai bandi i professionisti potranno costituire consorzi, associazioni professionali temporanee o reti.
Aumenta, inoltre, la deducibilità delle spese sostenute dal professionista e dal lavoratore autonomo per la formazione. Viene in tal senso corretto l’art. 54 comma 5 del Tuir: le spese per la partecipazione a convegni, congressi, master e corsi di aggiornamento saranno interamente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro, rispetto all’attuale deducibilità del 50%. Saranno, inoltre, deducibili interamente dal reddito le spese sostenute dal lavoratore autonomo, fino a un massimo di 5.000 euro, per servizi personalizzati di certificazione di competenze, orientamento, ricerca, addestramento e sostegno dell’auto-imprenditorialità.
Inoltre, attraverso la modifica dell’art. 66 del D. Lgs. n. 151/2001, il Governo, senza porre l’attenzione alle conseguenze, non sempre auspicabili, di una crescente equiparazione fra lavoratore autonomo e subordinato, stabilisce che per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata Inps l’ente previdenziale provvederà a erogare l’indennità di maternità indipendentemente dall’effettiva astensione dal lavoro. Oltre a ciò, la durata del congedo parentale per gli autonomi viene estesa a un massimo di 6 mesi fruibili entro i 3 anni di vita del bambino.
Il Ddl, anche qui con l’univoco ma pericoloso scopo di rendere più omogenee le tutele dei lavoratori autonomi e subordinati, introduce, inoltre, una disciplina più favorevole in caso di malattia, infortunio (o anche gravidanza) per i lavoratori autonomi che svolgono un’attività continuativa presso lo stesso committente: in questi casi il rapporto di impiego non si estingue e può, invece, essere sospeso fino a un massimo di 150 giorni, salvo il venir meno dell’interesse alla prestazione da parte del committente.
Particolarmente interessante e innovativa, invece, è la previsione di una moratoria contributiva in caso di malattia grave. In tali casi, il versamento degli oneri contributivi è sospeso entro un massimo di due anni, con possibilità di versare i contributi sospesi, al termine della malattia, in rate mensili per un periodo pari a tre volte quello di sospensione.
Un’ulteriore modifica apportata dalla commissione Lavoro della Camera al testo prevede che a partire da luglio la Dis-coll (l’indennità di disoccupazione per i collaboratori) diventi strutturale e sia estesa anche a assegnisti e dottorandi di ricerca con borse di studio. Da ultimo il Ddl approvato si occupa di definire il lavoro agile (c.d. smart working) come una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato” caratterizzata dall’utilizzo di strumenti tecnologici ed eseguita in parte all’interno dell’azienda e in parte all’esterno.
Da segnalarsi come le modifiche introdotte alla Camera abbiano previsto la necessità che nell’accordo scritto tra le parti siano disciplinati anche i tempi di riposo dello smart worker (il cosiddetto diritto alla disconnessione) e che il trattamento economico e normativo derivante dai contratti collettivi nazionali o aziendali applicato al lavoratore agile non possa essere inferiore a quello applicato ai colleghi che svolgono le stesse mansioni all’interno dell’impresa. Oltre a ciò, allo smart worker può essere riconosciuto il diritto all’apprendimento permanente e alla periodica certificazione delle competenze.