Previste dalla riforma costituzionale del 2001, le Città metropolitane italiane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria) sono state concretamente attuate con la cosiddetta legge Delrio 56/2014, la quale ne ha previsto l’organizzazione e le funzioni. Tale legge ha previsto che esse coincidano con le province, di cui hanno ereditato funzioni, patrimonio e personale a partire dal 1° gennaio 2015. La governance della Città metropolitana si articola ne: il sindaco metropolitano, il consiglio (che è l’organo di governo dell’ente), la conferenza, organo assembleare che adotta lo statuto, dà parere sul bilancio – da approvarsi ad opera del consiglio – e svolge funzioni consultive e propositive. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo mentre il consiglio è eletto in secondo grado dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana tra i sindaci e i consiglieri stessi; la conferenza metropolitana è composta da tutti i sindaci dei comuni dell’area.
Le funzioni della città metropolitana sono quelle classiche della provincia, ora soppressa. In più, gli organi preposti alla governance devono predisporre il piano strategico triennale quale atto di indirizzo per l’ente e per i comuni compresi nell’area; inoltre, essi sono competenti a definire la programmazione territoriale generale, a prevedere sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici sostenendo i comuni nella predisposizione delle gare (la città metropolitana può infatti funzionare come stazione appaltante e monitorare poi l’esecuzione dei contratti di servizio; può organizzare concorsi e altre procedure selettive). Ovviamente, ha funzioni inerenti ai trasporti e alla viabilità, allo sviluppo economico e sociale (che essa può promuovere e coordinare) e ai sistemi di informatizzazione e digitalizzazione.
Ulteriori aspetti organizzativi sono stati previsti dagli statuti metropolitani, 8 su 10 dei quali approvati entro il 31 dicembre 2014. Quello della città di Milano presenta qualche particolarità rispetto agli altri statuti: in primo luogo, come Roma, prevede – per il futuro – la possibilità di elezione diretta del sindaco metropolitano (futuro non imminente, visto che le condizioni previste dalla legge Delrio perché si giunga a tale elezioni sono onerose –creazione, ad esempio, di zone omogenee nell’ambito del territorio metropolitano – e dipendono in parte anche da una legge dello Stato da emanarsi in materia elettorale); è molto valorizzata la partecipazione dei cittadini tramite istruttorie pubbliche che consentano agli stessi di prendere parte attiva nell’emanazione degli atti amministrativi di competenza della città e, sempre per favorire tale partecipazione, viene reintrodotto il difensore civico, che era stato in passato abolito nell’ambito dei processi di spending review.
In questo nuovo contesto istituzionale sarà interessante comprendere – tramite l’incontro organizzato dal Centro Culturale di Milano insieme alla Compagnia delle Opere e alla Fondazione per la Sussidiarietà – che cosa è stato fatto in questo anno di funzionamento dei nuovi enti e quali prospettive si aprono per il futuro, in particolare non solo per quanto riguarda i cittadini ma soprattutto in relazione all’ attività dei comuni aggregatisi nell’ambito del nuovo ente. Interessante sarà anche monitorare i rapporti con la Regione, a cui ora fanno capo tutte le funzioni proprie delle altre province lombarde e la relativa regolamentazione.