La legge 42 del 5 maggio del 2009 concedeva “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione” con lo scopo di produrre i decreti attuativi della norma. Ora a due anni da tale “illuminato” progetto il tempo sta per scadere.
Data l’importanza (e il peso politico ed economico) della materia salute e sanità sulle sorti e sul bilancio regionale credo che sia il caso di fare un piccolo bilancio relativamente al tema.
In ambito sanitario la discussione si sta concentrando prevalentemente sul d.lgs 317/2010 “DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI AUTONOMIA DI ENTRATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DELLE PROVINCE NONCHE’DI DETERMINAZIONE DEI COSTI E DEI FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO” relativamente al quale recentemente la Corte dei Conti ha espresso il suo autorevole parere (24 febbraio 2010).Il decreto in questione oltre a porre l’accento su alcune questione legate al federalismo fiscale (in particolare entrate e perequazione) propone al Capo IV il tema dei “COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO” ed in particolare all’art. 21 si parla di “Determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard”. In merito la corte dei conti, relatrice alla commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo, spiega in maniera illuminante il concetto, in vigore per il riparto del Fondo Sanitario Nazionale dal 2013, e ne trae ragionevoli conclusioni:
“Stabilito il fabbisogno sanitario nazionale “in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica”, per ottenere il finanziamento della singola Regione si prevede di applicare all’ammontare di finanziamento nazionale così predeterminato il rapporto tra il fabbisogno sanitario standard della Regione e la somma dei fabbisogni regionali standard risultanti dall’applicazione a tutte le Regioni dei valori di costo rilevati in tre Regioni benchmark. Queste sono scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque che vengono individuate dal Ministero della salute, di concerto col Ministero dell’economia e delle finanze, come Regioni che hanno garantito i Livelli essenziali di assistenza (LEA) in condizione di equilibrio economico e di efficienza e appropriatezza. Per ognuno dei tre macrolivelli – assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera – si calcola un costo standard aggregato come media pro-capite pesata del costo registrato dalle Regioni benchmark, inteso come spesa sostenuta per macro livello rapportata alla popolazione pesata in funzione della struttura per età. Questo costo standard viene poi applicato alla popolazione pesata di ognuna delle Regioni, ottenendo così il suo fabbisogno standard. Con il costo standard così determinato non si intende pervenire per somma al finanziamento nazionale della sanità. Il calcolo dei costi standard serve per “individuare il valore percentuale di ogni singola Regione e Provincia autonoma rispetto al valore nazionale quale fabbisogno sanitario standard regionale da applicare al fabbisogno sanitario standard nazionale”. Insomma, il calcolo dei costi standard non serve per definire il livello del finanziamento ma solo un criterio di riparto.”
E prosegue:
“Il calcolo della spesa pro capite in base alla popolazione pesata (se viene utilizzata quella adottata per lo stesso anno) finisce per portare a individuare un costo standard sostanzialmente coincidente con l’importo pro capite utilizzato per la ripartizione del finanziamento sanitario. La sua applicazione alla popolazione pesata delle altre Regioni e il relativo ricalcolo della distribuzione degli importi tra Regioni, non può che riprodurre la distribuzione della popolazione pesata originariamente impiegata. Come è stato già osservato, il metodo individuato per il calcolo dei costi standard in sé, quindi, non ha alcun effetto sul riparto.” “L’allocazione delle risorse è destinata a mutare solo se viene assunto un diverso metodo di pesatura rispetto a quello utilizzato nell’anno preso a riferimento. Infatti eventuali conseguenze redistributive dipenderanno dalla estensione dei pesi per le varie classi di età alle varie categorie di assistenza sanitaria (oggi solo un terzo del finanziamento è ripartito sulla base della popolazione pesata, la parte restante sulla base della popolazione assoluta). Le conseguenze nella disponibilità di risorse, rispetto alla situazione attuale, potrebbero essere in questo caso anche rilevanti.”
Concludendo la configurazione e l’applicazione dei costi standard così come proposta dal decreto porta alle seguenti conclusioni:
– i costi standard non serviranno per definire il livello di finanziamento ma solo la metodologia di riparto;
– il metodo di riparto con l’applicazione dei costi standard non avrà alcuna incidenza nelle percentuali di riparto del FSN stesso;
– si avranno conseguenze sul riparto del fondo solo in presenza di significativi cambiamenti nei criteri di riparto del fondo.
Grandi prospettive ma scarsi riscontri fattivi. Il vantaggio nell’utilizzo dei costi standard potrebbe essere nella determinazione del finanziamento complessivo del sistema sanitario nazionale. L’ipotesi a tendere potrebbe portare a determinare il fabbisogno standard in base al criterio del costo standard di cui comunque occorrerebbe sollevare alcune note in merito, soprattutto nella scelta delle regioni benchmark. Ma questa è un’altra storia…