In occasione di uno degli ultimi discorsi del suo settennato il Presidente Giorgio Napolitano ha lamentato che la XVI Legislatura si è chiusa senza che vi sia stato un adeguato impegno sulle riforme. Come è noto il primo pensiero del Capo dello Stato era rivolto alla legge elettorale con cui si andrà a votare il 24-25 febbraio. Da ultimo il premier ha definito “indegna” la legge in vigore, nonostante sia stata già sperimentata ben due volte dando luogo a due maggioranze di contenuto diversi. In ogni caso (sarà così anche in questa campagna elettorale) il dibattito sulla Costituzione è un cantiere sempre aperto. Chi scrive ritiene che non si tratti di una priorità. Se fosse possibile, sarebbe opportuno liberarsi anche di quell’oscena riforma del Titolo V, che ha creato più problemi di quelli che (non) ha risolto. Da decenni fingiamo tutti di credere che ci siano dei problemi nell’architettura istituzionale di cui alla Seconda Parte della Carta, quando basterebbe una revisione dei regolamenti parlamentari per dare efficienza al sistema politico. La Carta fondamentale è invece ingiallita nella Prima Parte e segnatamente nel Titolo III (Rapporti economici). Le norme e gli istituti giuridici che vi sono contenuti sono assolutamente datati, al punto di essere da sempre inattuati, non per espressione di una perversa volontà politica (come si affermava una volta) contraria ad applicare la Costituzione, quanto piuttosto per comprovata desuetudine. Salvo esigue minoranze (che l’elettorato ha reso “extraparlamentari”) nessuna forza politica si riconoscerebbe adesso in disposizioni che magari nell’Assemblea costituente vollero (loro o i loro de cuius) rivendicare.
Il Titolo III comincia dall’articolo 35 e finisce all’articolo 47. I primi tre articoli riguardano il lavoro. Anche se non si riscontrano degli aspetti critici, basta una rapida lettura per comprendere che il legislatore del 1948 aveva di mira una precisa tipologia di lavoro: quello alle dipendenze, rinserrato all’interno della cittadella delle garanzie tradizionali. Per trovare una indiscutibile conferma è sufficiente leggere l’articolo 38, lo stesso che regola (insieme all’articolo 32 dedicato sinteticamente alla tutela della salute) il welfare all’italiana (con una chiara distinzione tra previdenza ed assistenza ben più evidente ed esaustiva di quanto non è stato comunemente acquisito dal nostro dibattito). In sostanza prevale il solito profilo di un sistema di sicurezza sociale assai oneroso, impostato sul modello delle assicurazioni obbligatorie ed incapace di proiettarsi – anche mediante una diversa allocazione delle risorse – alla ricerca di un altro modello, più equo e solidale, più attento ai nuovi bisogni. Subito dopo ci si imbatte nell’articolo 39, l’articolo che regola l’attività sindacale, che giace inapplicato da sempre e al quale nessuno vuole dare attuazione. L’articolo 40 riconosce il diritto di sciopero, ma l’ordinamento è parecchio laconico nel definire le leggi che ne regolano l’esercizio salvo il caso dei servizi di pubblica utilità. All’articolo 41 si parla di iniziativa economica privata, come se ci si riferisse ad una “parola malata”, ad un valore spurio, in “libertà vigilata”, con cui il legislatore del 1948 ha stretto un compromesso in attesa di tempi migliori almeno secondo talune forze di quello che in seguito venne definito come l’arco costituzionale.
Il terzo comma recita infatti che “la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”. Non si avverte, forse, un desiderio di programmazione economica d’infausta memoria dopo le illusioni degli anni ‘70 ? La medesima cultura statalista ricompare subito dopo all’articolo 42 dove si afferma che la proprietà è pubblica o privata e che i beni economici appartengono (si noti la sequenza) “allo Stato, ad enti o a privati”. Anche gli articoli 43 e 44 sono buoni testimoni di una visione tipica dell’immediato dopoguerra (possibilità di esproprio indennizzato nei confronti da aziende che gestiscono servizi pubblici essenziali, fonti d’energia, situazioni di monopolio, riforma agraria nella logica della “terra a chi la lavora). Dulcis in fundo, l’articolo 46, nel quale è riconosciuto ai lavoratori il diritto a collaborare “nei modi e nelle forme previste dalle leggi” alla gestione delle aziende. Sia chiaro, anche adesso è aperto un dibattito sulla partecipazione dei lavoratori, ma quanto previsto dall’articolo 46 ricorda, proprio, quei consigli di gestione (emuli dei soviet) istituiti nelle fabbriche del Nord nell’immediato secondo dopoguerra. In sostanza il peso delle ideologie del secolo scorso è del tutto evidente. Pertanto, quando si continua a santificare la Prima Parte della Costituzione, bisognerebbe riuscire a distinguere tra i principi generali (in cui compare anche il concetto della sussidiarietà) e i Titoli in cui è suddivisa, a partire dalle norme che abbiamo appena indicato.