Come noto, lo stage o tirocinio formativo e di orientamento è finalizzato a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Questa è la definizione offerta dall’art. 18, l. n. 196/1997 che, insieme al suo regolamento di attuazione, il d.m. n. 142/1998, ha costituito la normativa di riferimento dell’istituto praticamente fino all’anno scorso. Nei suoi tratti essenziali essa, oltre la suddetta definizione, caratterizzata in senso finalistico, individuava: a) i beneficiari del tirocinio – studenti delle scuole secondarie, dei corsi di formazione professionale, dei corsi universitari di laurea e post laurea, inoccupati e disoccupati – e la correlativa durata, tenendo altresì conto della condizione di svantaggio o di disabilità; b) i soggetti ospitanti, datori di lavoro privati e pubblici e il numero dei tirocinanti ospitabili in rapporto alle dimensioni dell’organizzazione produttiva; c) i soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro cui spettava promuoverlo; d) alcune garanzie assicurative per il tirocinante, poste, di norma, a carico del soggetto promotore; e) lo strumento giuridico per attivare il tirocinio e cioè una convenzione stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante, così evidenziandosi l’assenza di una diretta relazione giuridica tra soggetto ospitante e tirocinante. A questo, inoltre, la normativa non riconosceva un diritto ad alcuna forma di compenso, ma neppure lo escludeva. Il che, insieme alla necessaria presenza della convenzione, era di particolare importanza ai fini della configurazione giuridica del tirocinio.
Da sempre, infatti, il problema che accompagna questa fattispecie e ne ha resa incerta l’esistenza è (se e) come distinguerla dal rapporto di lavoro subordinato onde sottrarla all’applicazione della relativa disciplina. E la soluzione prospettata dall’art. 18, lett. b), negando espressamente che il tirocinio costituisse un rapporto di lavoro, trovava supporto e conferma nella diversità di fonte e di regolamentazione sopra accennate. La normativa del 1997/1998 era, inoltre, di carattere generale, applicabile a ogni ipotesi di tirocinio, compresi quelli cosiddetti curriculari, ovvero inseriti nei percorsi di studio secondari e universitari.
Un tale carattere, tuttavia, fu messo in crisi quando, a seguito della riforma costituzionale del 2001, la Corte costituzionale ricondusse il tirocinio alla competenza legislativa regionale residuale in materia di formazione professionale, al contempo sembrando escludere che residuassero profili di disciplina afferenti a competenze statali esclusive o regionali concorrenti. E ciò avvenne in una prima occasione nel 2005, con riferimento ai tirocini estivi di cui all’art. 60, d.lgs. n. 276/2003, perciò dichiarato incostituzionale. E ancora, nonostante i dubbi e le critiche nel frattempo espresse in dottrina, nel 2012 con la sentenza che ha cancellato dall’ordinamento l’art. 11, d.l. n. 138/2011, invece direttamente volto a regolare i tirocini formativi e di orientamento.
L’indebita invasione dello Stato nel campo regionale è da questo realizzata, secondo la Corte, stabilendo, da un lato, i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti promotori del tirocinio, la durata massima dello stesso e la platea dei destinatari, dall’altro, la “diretta applicazione” dell’art. 18, l. n. 196/1997, in caso di inerzia delle regioni. Il tutto, peraltro, con riferimento ai tirocini non curriculari e individuando altresì nell’addestramento teorico e pratico, offerto o prescritto obbligatoriamente, il nucleo di competenza della formazione professionale indisponibile per il legislatore statale, purché, si precisa, “al di fuori del sistema scolastico secondario superiore, universitario e post-universitario”.
Quali le ricadute di questa lettura? Se si considera che la dichiarazione di incostituzionalità colpisce unicamente l’art. 11, d.l. n. 138/2011 si può dire che: a) l’art. 18, insieme al regolamento di attuazione, non è abrogato; b) tuttavia, la normativa del 1997/1998 non è più applicabile ai tirocini non curriculari; c) continua, invece, a regolare i tirocini curriculari; d) la fattispecie dei tirocini formativi e di orientamento, finora unitaria e generale, si sdoppia in quelle dei tirocini curriculari e non; e) lo Stato non può più intervenire in via diretta per disciplinare i tirocini non curriculari.
E infatti, la legge Fornero (n. 92/2012) ha rimesso a un accordo tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, siglato il 23 gennaio 2013, di stabilire le Linee guida che impegnano alla loro osservanza le regioni, ma non sono idonee a regolare direttamente i singoli tirocini da attivare. Per questi, perciò, occorre fare riferimento alle specifiche normative emanate dalle Regioni. Qui non è evidentemente possibile entrare nel merito delle stesse (vedi il bollettino speciale Adpat 24 gennaio 2014, n. 4), conviene, perciò, soffermarsi brevemente sulle Linee guida, costituenti standard minimi di riferimento di quelle normative.
Esse ricalcano in buona misura quanto previsto dall’art. 18 e dal regolamento di attuazione, a cominciare dalla conferma che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. Peraltro, il campo di applicazione riguarda i tirocini: a) formativi e di orientamento, diretti a soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi; b) di inserimento/reinserimento al lavoro, rivolti a disoccupati e inoccupati; c) dell’uno e dell’altro tipo in favore dei soggetti disabili ex l. n. 68/1999 e svantaggiati ex l. n. 381/1989. Invece, sono esclusi i tirocini curriculari, la pratica professionale o i tirocini previsti per l’accesso alla professione, nonché i tirocini transazionali, quelli per soggetti extracomunitari e quelli estivi. Quanto alla durata massima, per i tirocini, di tipo a) è di sei mesi, per quelli di tipo b) e c), con riferimento a soggetti svantaggiati, di dodici, mentre per le persona disabili si arriva fino a ventiquattro.
L’attivazione richiede sempre una convenzione, di cui sono precisati alcuni contenuti vincolanti, stipulata tra soggetti promotori – individuati, con alcuni aggiornamenti, sulla falsariga della normativa precedente – e ospitanti, enti pubblici e privati. Sono confermate le tutele assicurative già previste e la necessaria presenza di tutors delle due parti.
L’aspetto più innovativo riguarda l’obbligo, finora inesistente, del soggetto ospitante di corrispondere al tirocinante un compenso, definito indennità di partecipazione, di cui le Linee guidastabiliscono l’importo minimo, in misura non inferiore a 300 euro mensili. L’intervento è espressamente finalizzato a evitare un uso distorto dell’istituto, anche se, al di là delle formule, la scelta appare contraddittoria con la natura del tirocinio, rendendone più evanescente la differenza rispetto a un rapporto di lavoro. L’indennità non è dovuta qualora il tirocinante risulti percettore di ammortizzatori sociali con sostegno del reddito, regola, in realtà, potenzialmente distorsiva della normale funzione dell’istituto, principalmente rivolto a giovani in ingresso nel mercato del lavoro. Inoltre, la scarsità di risorse e i vincoli di bilancio che astringono le pubbliche amministrazioni si riflettono in senso restrittivo sull’attivazione di tirocini, possibili solo entro una limitata e predefinita disponibilità economica.
Dal punto di vista fiscale, l’indennità di partecipazione è considerata reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, mentre in ragione dell’inesistenza di un rapporto di lavoro se ne precisa l’irrilevanza ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 4, lett. a), d.lgs. n. 181/2000. In caso di mancata corresponsione dell’indennità, l’entrata in vigore delle singole normative regionali comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 1, co. 35, l. 92/2012, proporzionata alla gravità dell’illecito commesso, tra un minimo di 1000 e un massimo di 6000 euro. Del pari, a partire dalla stessa data, l’inosservanza delle regolamentazioni regionali può determinare la conversione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, con le relative sanzioni amministrative.
Fondamentale risulta, perciò, ormai la conoscenza delle normative delle singole regioni, anche se, per i soli tirocini formativi e orientamento attivati secondo le Linee guida, l’art. 2, co, 5 ter, d.l. n. 76/2013, convertito in l. n. 99/2013, è consentito ai datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più regioni di fare riferimento “alla sola normativa della regione dove è ubicata la sede legale”, nonché di accentrare le comunicazioni obbligatorie “presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale”.