“S’ode a destra uno squillo di tromba, da sinistra risponde uno squillo”. La musica è sempre la stessa: dal Rapporto Ocse al dibattito nel corso del Forum Ambrosetti a Cernobbio (snobbato vistosamente da un premier ingrato, visto che proprio lui è una creatura di quei “poteri forti” che a settembre si riuniscono sul Lago di Como). E il coro è unanime: occorre fare le riforme, a partire da quella del lavoro. E si citano i casi dei Paesi virtuosi che, prima o poi, hanno trovato il coraggio di inghiottire questo rospo.
Così, da noi l’attenzione torna a concentrarsi, da giovedì, su di un disegno di legge delega (AS.1428) che contiene il secondo tempo del Jobs act: riforma degli ammortizzatori sociali, sperimentazione del reddito minimo, norme a favore della conciliazione tra lavoro e famiglia e – udite! udite! – il pacchetto del codice del lavoro semplificato contenente l’oggetto misterioso del “contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti”. Incluse le congiunzioni si tratta di sette parole magiche che hanno tenuto e tengono acceso il dibattito da mesi e alle quali sono affidate le verifiche dei mercati, dei partner europei, della Bce e di quant’altri vigilano sull’effettiva capacità di riformismo della “band of brothers” che ha occupato l’esecutivo. Autorevolissime personalità assicurano che in quelle sette parole sono contenuti – quando si passerà alla decretazione attuativa – il superamento dell’articolo 18 per come lo abbiamo conosciuto e subìto. E quindi diventerebbe normale sanzionare con una penalizzazione economica (crescente in relazione all’anzianità di servizio) il licenziamento illegittimo salvo i casi di discriminazione o di violazione di diritti fondamentali per i quali – operando una sanzione di nullità – continuerebbe ad essere disposta la perfida reintegra.
Questa audace interpretazione ha messo in allarme il Pd, che, prima della pausa estiva ha chiesto ed ottenuto il rinvio del provvedimento (favorito in ciò anche dalla priorità riconosciuta alla pessima legge Boschi Callipigia); poi, alla ripresa, ha “sequestrato” il ministro Poletti al grido “l’articolo 18 non si tocca”. Al massimo, secondo il Pd, si potrebbe introdurre, in via sperimentale, un nuovo contratto di inserimento, caratterizzato da un periodo di prova molto lungo, superato il quale si applicherebbe la disciplina vigente del licenziamento come novellata dalla legge Fornero. Ma davvero, l’emendamento a prima firma di Pietro Ichino sarebbe in grado – se accolto – di fare “Bingo” con l’articolo 18? E se fosse approvato quell’emendamento, così come è formulato, potremmo raccontare – senza che il nostro naso soffra della medesima sindrome di quello di Pinocchio – che il governo di Pier Matteo Renzi Tambroni ha abbattuto, con l’articolo 18, l’ultimo Muro di Berlino sopravvissuto in Europa? Andiamo insieme a rileggere l’emendamento Ichino all’articolo 4.
“1. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo contenente un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro, con la previsione del contratto di lavoro a tempo indeterminato a protezione crescente, senza alterazione dell’attuale articolazione delle tipologie dei contratti di lavoro, secondo i criteri che seguono”.
Essendo molto laschi i criteri e per di più riferiti ai confini del testo unico semplificato, è il caso di concentrarsi sul “cuore” dell’emendamento Ichino. Si accenna con chiarezza ad un “contratto di lavoro a tempo indeterminato a protezione crescente” (non sono previste l’eventualità e la finalità di inserimento contenute nel testo originario del disegno di legge) che dovrebbe essere regolato nel testo unico semplificato, mentre non vi sarebbe alterazione delle tipologie contrattuali vigenti. Bene. Ma è tutto da dimostrare che queste formulazioni generiche siano in grado di reggere la svolta che si vorrebbe ottenere in una materia tanto delicata come quella della risoluzione del rapporto di lavoro.
Dove sta scritto che la tutela contro il licenziamento illegittimo diventerebbe, di norma, obbligatoria, salvo i casi di discriminazione o di violazione dei diritti fondamentali (la tesi di Ichino, condivisa da Sacconi)? Si dirà che la materia sarà affrontata in sede di decretazione legislativa attuativa. Ma per carità! Se qualcuno pensa che sarà possibile riscrivere il diritto del lavoro, a partire dalla disciplina del licenziamento individuale, sulla base di una delega sibillina è meglio che cambi mestiere. Avrà pure un senso l’articolo 76 Cost. sulla delega di funzione legislativa al governo? È sancito in modo netto l’obbligo della determinazione di principi, criteri direttivi e oggetti definiti. Requisiti che nell’emendamento non si intravvedono neppure a cercarli con la lampada di Diogene. Vogliamo riformare l’articolo 18 attraverso decreti viziati da eccesso di potere? Signori miei, i mercati e gli osservatori internazionali sanno interpretare le leggi anche se non sono tradotte in inglese.