Il maxi-emendamento alla Legge di bilancio 2019 ha previsto l’abrogazione dell’articolo 6 del Dpr 601/1973, che prevedeva la riduzione dell’Ires del 50% a favore di taluni enti non profit operanti nell’ambito di attività sociali, culturali e solidaristiche e per gli istituti autonomi per le case popolari. Ai sensi del citato articolo abrogato, l’imposta sul reddito delle persone giuridiche (oggi, Ires) veniva applicata nella misura della metà (quindi dal 24% al 12%) quando determinati soggetti, dotati di personalità giuridica, di diritto privato o pubblico, operano in particolari settori di interesse pubblico, come sanità, assistenza, beneficenza, istruzione, ricerca scientifica, e cultura, rispettando il vincolo della non distribuzione dei proventi dell’attività commerciale eventualmente svolta.
Dal 2019, con l’approvazione della manovra, alcuni enti del non profit saranno soggetti all’aliquota ordinaria del 24% già sui redditi relativi al 2018. Gli enti interessati da questa novità normativa sono:
• enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
• istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fini di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
• enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
• istituti autonomi per le case popolari (Iacp), comunque denominati, e loro consorzi, nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in materia di in “house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.
La norma chiarisce che:
• la riduzione del 50% dell’Ires compete a condizione che i predetti soggetti abbiano personalità giuridica e non si applica agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui al Dlgs n. 117/2017);
• il raddoppio dell’Ires non si applica neanche agli enti religiosi iscritti nel citato Registro;
la riduzione si applica limitatamente alle attività diverse da quelle di interesse generale (elencate all’articolo 5 del citato Dlgs n. 117/2017).
Ma subito dopo l’approvazione della Manovra 2019 il Terzo settore è insorto e il Governo ha fatto marcia indietro, impegnandosi già dai primi giorni del nuovo anno a rivedere la norma. Così giovedì 10 gennaio, come si legge nella nota di Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ricevuto a Palazzo Chigi “una delegazione del Forum del Terzo settore e i rappresentanti di Emergency, Caritas Italiana, Comunità di Sant’Egidio e Cottolengo, organizzazioni non profit che svolgono nel Paese numerose attività di grande rilievo in ambito sociale. L’incontro, a cui era presente anche il sottosegretario al Lavoro con delega al Terzo settore, Claudio Durigon, si è rivelato un’importante occasione di confronto diretto con la categoria, per discutere di un’agenda sociale sui principali temi del Paese in cui il Terzo settore è ogni giorno in prima linea. Il presidente del Consiglio ha ribadito quanto sia determinante per questo governo il ruolo che il mondo del Terzo settore riveste”.
Il Governo ha preso l’impegno per rivedere la norma che abroga la riduzione dell’Ires prevista in manovra e di prevedere al momento un regime fiscale agevolato transitorio da inserire già nel prossimo decreto utile.
Resterà, comunque, aperta una procedura di infrazione con l’Ue, poiché nel 2010 la Commissione europea aveva rilevato una possibile incompatibilità della riduzione dell’Ires che il sistema tributario italiano riconosceva fino al 31 dicembre scorso agli enti non commerciali. Procedura che a oggi non risulta chiusa formalmente da Bruxelles. Pertanto qualora venisse ripristinato il regime agevolativo per gli enti non profit si dovranno fare i conti prima o poi con la Commissione europea.