Quota 100 e 13ma, come funzione per quanto riguarda la “gratifica natalizia” dopo la riforma delle pensioni? Se ne ha diritto? La tredicesima mensilità è una mensilità aggiuntiva natalizia erogata come retribuzione ai lavoratori dipendenti e chiama in casa milioni di persone che lavorano nel pubblico e nel privato, nonché i pensionati (compresi i titolari di assegno sociale). Come riporta Guida Fisco, non spetta invece ai lavoratori parasubordinati cococo, a chi lavora a progetto e agli autonomi. Non esiste una cifra unica per la tredicesima, così come non esiste una data unica per l’erogazione. Essa matura ogni giorno di lavoro effettuato dal 1° gennaio al 31 dicembre, ma non solo: riposi e ferie, malattia e infortunio, maternità e congedo matrimoniale. Non matura, invece, nei periodi di congedo parentale, malattia del bambino, permessi non retribuiti, aspettativa non retribuita, assenza dal lavoro ingiustificata e sciopero.
TREDICESIMA QUOTA 100: COME SI CALCOLA?
Proviamo a sciogliere qualche altro dubbio dopo l’introduzione di Quota 100 e passiamo a come si calcola la tredicesima. Guida Fisco riporta che il sistema per calcolare la gratifica natalizia per gli operai si basa sulle ore di lavoro effettuate dal lavoratore per l’operaio pagato al mese (uno stipendio), mentre per il lavoratore pagato a settimanale la tredicesima è pari alla retribuzione percepita per le ore lavorative indicate nel contratto firmato. Passando ai pensionati, la tredicesima è pari a una rata della pensione pagata nel mese di dicembre. Infine, per quanto concerne gli operai, la gratifica natalizia è legata al numero dei giorni di lavoro prestati ed è pari a uno stipendio l’anno. La data di erogazione è stabilita all’interno dei contratti collettivi e non ha una scadenza fissa, variando in base al CCNL di appartenenza e, per i pensionati, all’Istituto pensionistico. Solitamente arriva entro Natale, in questo caso entro il 25 dicembre 2019.