In tema di riforma delle pensioni, da ormai molti anni il legislatore previdenziale è costretto a misurarsi con le problematiche imposte dalle dinamiche di un’occupazione sempre meno stabile. La crescita esponenziale delle storie lavorative prive di quella continuità che, in passato, aveva assicurato periodi di contribuzione lunghi e ininterrotti, richiede infatti di correggere le discipline pensionistiche, con strumenti che consentano a coloro che hanno comunque lavorato per un numero di significativo di anni di percepire, alle soglie della vecchiaia, una prestazione “adeguata” (art. 38 Cost.).
Tali strumenti, tuttavia, spesso richiedono agli interessati “costi di attivazione” non irrilevanti. È quanto accade per l’istituto del riscatto, che consente, a fronte di un congruo pagamento, di far valere ai fini delle pensioni periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, e che viene utilizzato soprattutto per valorizzare gli anni di durata legale del corso di laurea e di altri corsi di studi a questa equiparati (di seguito, per comodità, si fa riferimento alla sola laurea).
In materia interviene oggi l’art. 20 del d.l. n. 4/2019 (quello, per intendersi, che ha introdotto il reddito di cittadinanza e la pensione “quota 100”), convertito dalla l. n. 26/2019, il quale opera su due fronti: da un lato, consente un abbassamento degli oneri imposti per alcune ipotesi di riscatto del corso di laurea; nel contempo, introduce un importante allargamento dell’ambito di operatività dell’istituto.
Per quanto attiene al primo profilo, la nuova norma interviene sull’art. 2, d.lgs. n. 184/1997, il quale calcola l’onere di riscatto in maniera diversa, a seconda che il periodo interessato debba computarsi, sulla futura pensione, con il calcolo retributivo o con quello contributivo. Nel primo caso, si deve pagare la “riserva matematica”, e cioè il valore capitale della quota di pensione corrispondente al periodo riscattato: l’importo, quantificato ai sensi dell’art. 13. l. n. 1338/1962 e di complicate tabelle ministeriali è, normalmente, elevato, e lo diventa ancor di più con l’aumentare dell’età dell’interessato. Se, invece, il periodo va computato con il sistema contributivo – che, come noto, dà diritto a una pensione normalmente più bassa di quella calcolata con il sistema retributivo – anche l’onere di riscatto è di regola minore: l’art. 2, comma 5, d.lgs. n. 184/1997, chiede infatti il pagamento dell’aliquota contributiva pensionistica (il 33% per i lavoratori dipendenti), calcolata sulla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi “meno remoti” precedenti la domanda.
L’art. 20, comma 6, del decreto n. 4/2019, interviene proprio per abbassare il contributo di riscatto del corso di laurea, relativo ai periodi da computare con il sistema contributivo: la stessa aliquota prevista dall’art. 2, comma 5, d.lgs. n. 184/1997, infatti, può ora essere applicata all’imponibile minimo previsto per il calcolo dei contributi dovuti alla Gestioni Inps artigiani e commercianti (per il 2019 15.878,00 euro: v. circ. INPS n. 25/2019). Detto contributo è dunque più basso di quello calcolato in base al decreto n. 184; tuttavia anche il montante, e con esso la quota di pensione che ne deriverà, saranno di importo minore. Per questo l’Inps ha opportunamente chiarito che l’interessato può optare per il pagamento del maggior importo previsto dall’art. 2, comma 2, d.l.gs. n. 184/2015 (circ. Inps n. 36/2019).
Il minor contributo previsto dalla nuova disciplina per riscattare il corso di laurea è fruibile a qualsiasi età: la legge di conversione ha infatti eliminato la disposizione che limitava la facoltà a coloro che non avessero compiuto 45 anni. Rimane invece ferma l’applicabilità ai soli periodi computabili sulla pensione con il calcolo contributivo.
Come si accennava, però, l’art. 20 del decreto n. 4 introduce anche, in via sperimentale, per il triennio 2019/2021, un importante allargamento dell’ambito di operatività del riscatto, che interessa gli iscritti alle gestioni dell’Inps (dovrebbe essere compreso anche l’Inpgi, in quanto la legge fa riferimento anche alle gestioni “sostitutive” del regime pensionistico generale), comprese quelle dei dipendenti pubblici e dei lavoratori autonomi, i quali vantino accrediti contributivi esclusivamente dal 1° gennaio 1996 in poi. Costoro possono riscattare periodi anteriori alla data di entrata in vigore del decreto (28 gennaio 2019), per i quali non sussista contribuzione, e che risultino compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo già accreditato.
Si consente cioè agli interessati di riscattare periodi di scopertura contributiva, anche non continuativi, ma comunque non superiori a 5 anni, che li avevano visti disoccupati nonché privi di prestazioni di disoccupazione o di altre provvidenze accompagnate da contribuzione figurativa. Tale nuova tipologia di riscatto avrà successo, solo se i lavoratori vorranno, o potranno, sostenere il relativo onere economico, che viene calcolato con il già richiamato meccanismo previsto dall’art. 2, comma 5, d.lgs. n. 184/1997, per il riscatto della laurea nel sistema contributivo: l’aliquota contributiva si applica quindi sulla retribuzione o sul reddito assoggettato a contribuzione (e non sul minimale imponibile delle Gestioni degli Artigiani e Commercianti) fruito nei 12 mesi “meno remoti” precedenti la domanda.
Il contributo pagato è deducibile dal reddito al 50%: il regime fiscale è quindi meno favorevole, rispetto a quello del riscatto della laurea effettuato dall’iscritto, per il quale è invece prevista la deducibilità totale.
Va infine ricordata un’ulteriore disposizione, che può incentivare l’utilizzazione di tale nuova tipologia di riscatto. Il legislatore consente infatti che il relativo onere sia pagato direttamente dal datore di lavoro, e prevede, per tale ipotesi, un regime fiscale e contributivo particolarmente favorevole: qualora, infatti, vengano a ciò destinati i premi di produzione, questi sono esentati da Irpef e contribuzione, mentre il datore può dedurre il costo dal reddito di impresa o di lavoro autonomo.