Riguardo il regime forfettario 2019 in una delle risposte fornite a un quesito posto da un contribuente, l’Agenzia delle Entrate offre un’importante informazione. Il regime forfettario 2019, ricordiamolo, consente di poter essere sottoposti a un’aliquota del 15% se si hanno al massimo 65.000 euro di ricavi. La risposta n. 133 del 30 aprile scorso, infatti, fa intendere che al regime forfettario, per quest’anno, possa accedere anche il titolare di una quota di partecipazione, che ne consente il controllo diretto di una Srl. Nel testo del quesito si legge che “il contribuente ritiene di poter usufruire già a decorrere dall’anno d’imposta 2019 del nuovo regime forfetario, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3 della legge 27 luglio 2002, n. 212, (Statuto dei diritti del contribuente)”.
REGIME FORFETTARIO 2019, LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ricorda che “non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. In argomento, la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, cui si rinvia per completezza, ha chiarito che affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza: 1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e 2) dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”.
L’IMPORTANZA DELLA CAUSA OSTATIVA
L’Agenzia specifica però che “in assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario”. Inoltre, “riguardo alla decorrenza della causa ostativa, la medesima circolare precisa che ai fini della verifica delle stessa assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente”. Questo vuol dire che “il contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e – ove ne sia accertata l’esistenza – comporterà la decadenza dal regime nel 2020”. Dunque c’è la certezza di poter usufruire del regime forfettario per il 2019, mentre per l’anno prossimo bisognerà che venga rimossa la causa ostativa.