Annunciato da mesi, evocato da tutti, messo in ombra dalle polemiche sulla prescrizione, arriva finalmente dal Consiglio dei ministri il via libera al disegno di legge delega sulla riforma del processo penale.
Ancora non si conosce il testo, quindi i commenti non possono che essere superficiali e rivedibili a stretto giro quando si potranno leggere le carte. Partiamo da una premessa: stiamo discutendo di un disegno di legge delega, quindi non di un decreto di immediata efficacia ma di un testo che dovrà andare in Parlamento ed essere lì discusso e varato anche dopo eventuali modifiche con l’attribuzione della delega al governo di mettere poi in atto i punti programmatici fissati dal Parlamento. Nell’immediato quindi non accadrà nulla e occorreranno di certo mesi e mesi prima che la vera riforma sia in concreto varata.
Per quanto riguarda la contestatissima prescrizione, nel provvedimento presentato alle 23 del 13 febbraio è stato inserito anche il lodo Conte bis, ovvero il compromesso trovato da M5s, Pd e LeU sulla prescrizione che verrebbe sospesa dopo la condanna in primo grado per tornare a decorrere retroattivamente in caso di assoluzione in appello, diventando definitiva solo in caso di doppia condanna (vagamente evocativo del gioco dell’oca). È stata quindi esclusa la possibilità di ricorrere all’introduzione della prescrizione processuale di cui avevamo tessuto le lodi in più occasioni in queste pagine e la cui proposta avevamo anche portato in audizione alla commissione giustizia della Camera.
Prescrizione a parte, partiamo dalle luci. Estremamente condivisibile la valutazione fatta dal ministro circa la necessità di investire risorse per la velocizzazione del processo, la cui lentezza è questione sia di sistema che indubbiamente di risorse. Quindi apprezzabile l’annuncio del ministro Bonafede di aver varato un piano di assunzioni e investimenti che non conosce precedenti. Va dato atto che il governo investe sulla giustizia, dando per scontato che manterrà ciò che ha annunciato, come nessuno aveva fatto negli ultimi anni.
Apprezzabile l’introduzione dell’obbligo per il pm di chiedere l’archiviazione se gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari sono insufficienti, contraddittori o comunque non sono tali da far prevedere l’accoglimento dell’accusa in giudizio. E il giudice in questi casi non potrà mai disporre il dibattimento. Un sostanziale impulso alla non azione, di fatto insista nel sistema processuale accusatorio ma assai poco praticata dagli uffici giudiziari inquirenti. Da verificare quindi come verrà messa in pratica.
Condivisibile anche la previsione in virtù della quale, se entro tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari (che diventano 5 o 15 per i reati più gravi) il pm non avrà notificato l’avviso di conclusione delle indagini o richiesto l’archiviazione, dovrà depositare tutti gli atti e avvisare indagato e persona offesa della possibilità di visionarli e fare copia anche se le indagini sono ancora in corso. Certo, il tutto presuppone che si abbia contezza dell’iscrizione del registro degli indagati, ma lo spirito va senz’altro condiviso.
Positiva la scelta di prevedere che saranno i procuratori a indicare a quali notizie di reato dare la precedenza nella trattazione secondo criteri predeterminati indicati nei loro progetti organizzativi, sentiti il Pg e il presidente del tribunale, e tenendo conto della specifica realtà territoriale e criminale e delle risorse a disposizione. La cosa di fatto è già invalsa ma può essere utile tipizzarla, al netto delle obiezioni che si solleveranno rispetto al principio di obbligatorietà dell’azione penale.
Da valutare con attenzione le nuove regole per i riti alternativi – patteggiamento, rito abbreviato, giudizio immediato – che sono essenziali per il funzionamento del sistema.
Condivisibili i paletti sulla possibilità di ricorrere in appello: inappellabili le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, della sentenza di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità. Verrebbe introdotto anche il procedimento monocratico in appello.
Condivisibile la previsione per la quale quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, cioè sempre, dopo la lettura dell’ordinanza con cui provvede all’ammissione delle prove il giudice comunica alle parti il calendario delle udienze per l’istruzione dibattimentale e per lo svolgimento della discussione.
E arriviamo alle ombre. Sono state stralciate, almeno allo stato, le norme sul Csm e quelle per eliminare le porte girevoli tra politica e magistratura che erano presenti nell’ultima versione del progetto di delega che era circolata nelle scorse settimane. Ci diranno che così sarà più facile varare le presentate modifiche, ma a noi pare invece un non convincente volersi sottrarre da sicure polemiche con la magistratura militante delle correnti.
Non convince la strada perseguita per operare ciò che è stata definita la stretta sulla durata dei procedimenti. Solo le indagini su mafia, terrorismo, stragi, omicidio e violenza sessuale potranno raggiungere il tetto di due anni. Dovranno invece fermarsi al massimo a un anno le inchieste sui reati bagatellari e a un anno e mezzo tutte le altre. Contingentati anche i tempi dei processi. Ma sulla durata di ciascun grado di giudizio (inizialmente indicata in un anno per il primo, due per l’appello e uno in Cassazione) viene chiamato a decidere il Csm.
Il punto critico è la mancanza di una sostanziale sanzione in caso di violazione. Sulle conseguenze per i magistrati che non rispettano i tempi bisognava essere più rigorosi (rectius coraggiosi), oltre che prendere in considerazione la già citata e scartata strada della prescrizione processuale. La violazione di queste neo–proposte norme, per dolo o negligenza inescusabile, costituirà un illecito disciplinare, così come l’omesso deposito della richiesta di archiviazione o il mancato esercizio dell’azione penale “entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta del difensore della persona sottoposta alle indagini o della parte offesa”. Siamo pronti a scommettere che i casi di negligenza inescusabile saranno meno che pochi.
Avvocati e magistrati si palesano divisi nelle valutazioni sul disegno di legge. I primi attaccano le novità contenute nella riforma affermando per bocca del presidente dei penalisti che si scommette, come su un tavolo di black jack, sull’improvvisa palingenesi del processo penale che diventa improvvisamente breve e si conclude in quattro anni. L’Associazione nazionale magistrati plaude allo sforzo del governo, forse perché, come detto, sembra accantonata l’ipotesi di sanzioni per le toghe lente.
In sostanza, la velocizzazione è una scommessa in gran parte poggiata sul rafforzamento della macchina amministrativa e gestionale ma, francamente, i mali del sistema non vengono di fatto lambiti. Un buon pannicello caldo, un apprezzabile sforzo, una mancanza di coraggio. Ma aspettiamo di leggere le carte, come i buoni giuristi un tempo facevano prima di esprimere alcun parere.