Attorno allo stato di emergenza in Italia fino al 31 luglio è scoppiato un caso incredibile. In molti, purtroppo anche dei politici, hanno “scoperto” solo ieri che il Governo aveva dichiarato lo stato di emergenza prima ancora che scoppiasse l’epidemia di Coronavirus nel nostro Paese. Basta cercare la Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio per capire che nulla è stato fatto “di nascosto”. Ne aveva peraltro parlato, ad esempio, il ministro della Salute Roberto Speranza in un’intervista, così come la stampa. Lo stato di emergenza era stato dichiarato dal Consiglio dei ministri per affrontare l’arrivo del Coronavirus anche in Italia, dopo gli accertamenti dei due casi a Roma. È stato deciso di procedere in questo modo per poter stanziare subito una somma di 5 milioni di euro. Ma cos’è, come funziona e cosa prevede lo stato di emergenza? Cerchiamo allora di fare chiarezza. In Italia ci sono tre modi per affronterà le calamità. Il tipo A prevede la direzione degli interventi a livello comunale, quello B a livello provinciale e regionale, mentre il C a livello nazionale. In quest’ultimo caso il Consiglio dei ministri può deliberare lo stato di emergenza nazionale senza passare dal Parlamento, come previsto infatti dalla legge n. 225 del 1992 sulla Protezione civile.
STATO DI EMERGENZA, COS’È E CHI LO PROCLAMA
Lo stato di emergenza viene dichiarato su proposta del Presidente del Consiglio, dopo intesa con l’eventuale regione interessata. Si tratta di uno strumento che permette di affrontare le emergenze nazionali con prontezza e poteri straordinari. Ma, come nel caso del Coronavirus, può essere dichiarato anche in via preventiva, cioè nell’imminenza di calamità naturali o in caso di gravi eventi all’estero in cui la Protezione civile italiana è coinvolta direttamente. Ma lo stato di emergenza ha limiti temporali precisi: come previsto dal Codice della Protezione civile, non può superare 180 giorni, ma il periodo è prorogabile di altri sei mesi in caso di necessità. Con lo stato di emergenza si possono attuare interventi speciali con ordinanze in deroga alle disposizioni di legge. Vengono emanate dal capo del Dipartimento della Protezione civile, se non diversamente stabilito. Ed è lui a curare l’attuazione delle ordinanze. Quando scade, va emanata un’ulteriore ordinanza di “chiusura” per disciplinare il ritorno alla normalità.
STATO DI EMERGENZA, I PROVVEDIMENTI ATTUABILI
Lo stato di emergenza riguarda diverse calamità, nel caso del Coronavirus è per rischio sanitario. Da un punto di vista pratico, richiede la pianificazione della risposta dei soccorsi sanitari e l’attività di sensibilizzazione sui comportamenti da adottare. Inoltre, vengono attivate le procedure di soccorso previste nei piani comunali, provinciali e regionali. La Protezione civile, ad esempio, precisa che le principali azioni coordinate dal Capo del Dipartimento Angelo Borrelli «sono volte al soccorso e all’assistenza della popolazione eventualmente interessata dal contagio, al potenziamento dei controlli nelle aree aeroportuali e portuali, in continuità con le misure urgenti già adottate dal Ministero della salute, al rientro in Italia dei cittadini che si trovano nei Paesi a rischio e al rimpatrio dei cittadini stranieri nei Paesi di origine esposti al rischio». Sul sito ufficiale della Protezione civile è presente una sezione relativa alla normativa legata all’emergenza Coronavirus, quindi sono sempre disponibili tutti i provvedimenti emanati dal Governo, dal Dipartimento della Protezione civile e dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure per il contenimento e il contrasto dell’emergenza.
Attraverso specifiche ordinanze, la Protezione civile ad esempio ha costituito unità medico-specialistiche, mentre sono stati anticipati i termini di pagamento delle pensioni corrisposte dall’Inps, predisposto strumenti alternativi alla ricetta elettronica, potenziato servizi, chiarito disposizioni e attivato la Cross, la Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti.