Come chiedere la sospensione del mutuo sulla prima casa? Il decreto “Cura Italia” prevede questo aiuto per chi ha contratto un mutuo per finanziare l’acquisto della propria abitazione. Potrà infatti sospendere i pagamenti fino a 18 rate, se è lavoratore dipendente e ha perduto il lavoro o è cassaintegrato, oppure se è lavoratore autonomo o libero professionista e ha riscontrato una diminuzione dei ricavi di almeno il 33 per cento a causa delle chiusure o altre restrizioni per Covid-19. Le domande possono essere presentate a partire da oggi, lunedì 30 marzo 2020: è stato pubblicato il modulo che va poi inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha infatti firmato il decreto attuativo che contiene l’estensione dell’operatività del Fondo di solidarietà per i mutui sulla prima casa e ulteriori categorie di beneficiari. Il nuovo modello, reperibile sui siti del ministero dell’Economia (clicca qui per scaricarlo), di Consap e Abi, può essere compilato direttamente online, così da facilitare e velocizzare ulteriormente le procedure.
MODULO SOSPENSIONE MUTUO PRIMA CASA: I REQUISITI
«I titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi». La novità di oggi riguarda l’estensione di questo beneficio ai lavoratori dipendenti cassaintegrati per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi. L’operatività del cosiddetto fondo Gasparrini è stata infatti estesa. Per la sospensione del mutuo non è stato fissato alcun vincolo di situazione reddituale e patrimoniale legata all’Isee. Per l’accesso al Fondo non è infatti più richiesta la presentazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), inoltre è stato previsto che il Fondo supporto il 50 per cento degli interessi che maturano durante la sospensione. Il ministero dell’Economia fa sapere che il cittadino in possesso dei requisiti (anche chi ha già fruito in passato della sospensione purché l’ammortamento sia ripreso da tre mesi) deve compilare il modulo e presentarlo alla banca che ha concesso il mutuo. Sarà quindi la banca a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria.