In una circolare del Viminale inviata oggi ai prefetti, sono contenute le indicazioni sull’applicazione del Dpcm del 10 aprile in merito ai controlli e agli obblighi sui luoghi di lavoro per far fronte al Coronavirus. La circolare del Ministero dell’Interno firmata dal Capo di Gabinetto Matteo Piantedosi, inoltre, chiarisce che i prefetti potranno avvalersi non solo dell’attività svolta dalle Asl ma anche del supporto dell’Ispettorato del Lavoro al fine di controllare le modalità di attuazione da parte dei datori di lavoro di tutte le procedure organizzative e gestionali secondo quanto stabilito dal protocollo tra Governo e parti sociali del 14 marzo ed in generale sull’osservanza di tutte le precauzioni in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro e adeguati livelli di protezione dei lavoratori. Secondo quanto previsto dalla circolare, inoltre, i prefetti avranno altresì la possibilità di demandare alla Guardia di Finanza lo svolgimento di ulteriori controlli presso le sedi aziendali. Come ricordato dal Viminale, il nuovo Dcpm fa riferimento a quelle attività legate alla vendita di generi alimentati e di prima necessità, alle quali si affiancano ulteriori attività quali cartolerie, cartolibrerie e librerie, ma anche negozi di vestiti per bambini e neonati.
CIRCOLARE DEL VIMINALE: OBBLIGHI SUI LUOGHI DI LAVORO
Quali sono gli obblighi previsti dal nuovo provvedimento del governo? A tal proposito, ribadisce la circolare del Viminale, restano gli obblighi finora applicati ovvero il rispetto della distanza interpersonale di un metro ai quali vanno aggiunti altri obblighi e divieti. Intanto quello di controllare gli ingressi nei negozi affinché siano dilazionati, oltre al divieto di far sostare all’interno dei locali oltre al tempo necessario per l’acquisto dei beni. Nell’ultimo decreto si conferma la sospensione di tutte le altre attività oltre a quelle sopracitate, includendo tuttavia le attività funzionali alla continuità delle filiere delle attività individuate al comma 7 dell’articolo 2. Come riferisce RaiNews, lo stesso articolo sottopone alcune delle attività indicate al sistema della preventiva comunicazione al Prefetto della provincia dove si trova la medesima attività, “innovando la precedente disciplina che prevedeva invece il meccanismo dell’autorizzazione”. Il Prefetto nel decidere la prosecuzione delle attività per le quali è previsto l’obbligo della comunicazione, può procedere con la sospensione previa comunicazione al Presidente della Regione. Al Prefetto occorre dare preventiva comunicazione anche nei casi di attività sospese in cui si richiede l’accesso ai locali di dipendenti o terze persone per lo svolgimento di attività di pulizia, sanificazione, manutenzione o gestione dei pagamenti.