Nella circolare ai prefetti sulle misure della Fase 2 contenente tutte le indicazioni che saranno valide da domani 4 maggio e resa pubblica sul sito del Viminale, in uno dei primi articoli si torna sul controverso concetto di “congiunti”. Con tale termine, si legge, “si evidenzia che l’ambito cui si riferisce tale espressione può ricavarsi in modo sistematico dal quadro normativo e giurisprudenziale”. Ad ogni modo, prosegue, “deve ritenersi che la definizione ricomprenda i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e unione civile, nonché le relazioni connotate ‘da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti'”. Rientrano, quindi anche gli amici? Questa definizione contenuta esplicitamente in una sentenza della quarta sezione della Corte di Cassazione, esattamente la numero 46351 del 10 novembre 2014, è citata anche nelle note della medesima circolare odierna. Sentenza scovata nei giorni scorsi dagli uffici legali del governo e che ha permesso a Palazzo Chigi di diffondere una nota per chiarire il concetto di congiunti al quale gli italiani da domani si aggrapperanno al fine di poter godere di una delle poche libertà consentite con l’avvio della fatidica Fase 2. “Si è congiunti in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo”, scrivono gli Ermellini nella sentenza di sei anni fa.
CONGIUNTI, SENTENZA CASSAZIONE 2014: ECCO COSA DICE
La sentenza della Cassazione del 2014 che rappresenta il precedente caso in cui si fa chiarezza sul concetto di “congiunto” parte da un incidente stradale accaduto a Milano nel quale un pedone perse la vita investito da un’auto. La fidanzata chiese ed ottenne il risarcimento anche se non sposati né conviventi ma, secondo gli Ermellini, legati da “una solida relazione affettiva”. Da qui la definizione di “congiunto” che si estende non solo ai familiari in linea ascendente o discendente (dai nonni ai genitori ai figli ai nipoti) o orizzontale ( fratelli, sorelle, cugini) ma anche fidanzati, compagni e tutti coloro che sono legati appunto da una solida relazione affettiva anche non in presenza di un legame giuridicamente riconosciuto, come matrimonio e unione civile. La Cassazione, a tal proposito, chiarisce molti dubbi degli ultimi giorni affermando che “il riferimento ai prossimi congiunti deve essere inteso in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali”. La stessa Corte ribadisce poi che anche “la convivenza non deve intendersi necessariamente come coabitazione quanto piuttosto come stabile legame tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti”. E citando l’articolo 2 della Costituzione aggiunge che lo stabile legame tra due persone “non debba essere necessariamente strutturato come un rapporto di coniugio” .