L’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sul Superbonus 110%, grazie ai quali possono partire davvero i lavori di riqualificazione. La circolare 24/E di oggi, sabato 8 agosto 2020, contiene anche i provvedimenti con le istruzioni per la scelta dello sconto in fattura o della cessione del credito e quelle per i professionisti fiscali in vista dell’invio della comunicazione. Partiamo dagli immobili d’impresa. L’Agenzia delle Entrate spiega che con l’espressione “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti professioni” il legislatore intende che la fruizione del Superbonus 110% riguarda unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili a cosiddetti “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).
Di conseguenza, la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, ma se le spese riguardano immobili diversi da quelli strumentali alle attività, quelli costituiscono l’oggetto della propria attività e i beni patrimoniali appartenenti all’impresa. Si tratta però di un’esclusione che riguarda gli interventi realizzati “su unità immobiliari”. Quindi, il Superbonus 110% è fruibile per le spese per interventi sulle parti comuni degli edifici in condominio.
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SUPERBONUS 110%, CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE
Passiamo poi agli edifici unifamiliari. Per l’Agenzia delle Entrate sono quelle unità immobiliari di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendenti, che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. Ma si spiega anche che una unità immobiliare può essere considerata “funzionalmente indipendente” quando è dotata di un “accesso autonomo dall’esterno”. Questo presuppone, per l’Agenzia delle Entrate, che l’unità immobiliare disponga di un “accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o da portone d’ingresso he consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva”. Questo vuol dire che ci sia almeno un accesso di questo tipo, non che sia l’unico. La precisazione è importante perché si deduce che come edifici unifamiliari possano essere intese villette a schiera, ma possono trovarsi anche in un normale condominio. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate spiega che non serve una “costituzione” ufficiale per beneficiare del Superbonus 110% sulle parti comuni. Se non c’è un amministratore, si usa il codice fiscale del condomino che ha effettuato gli adempimenti. Il contribuente deve poi dimostrare che gli interventi sono stati eseguiti sulle parti comuni.
L’Agenzia delle Entrate ha affrontato anche il tema degli interventi “trainati” fuori tempo, precisando ciò che prevede la norma. Le spese sostenute per quelli “trainanti” vanno effettuate nell’arco temporale di vigilanza dell’agevolazione, invece per quelli “trainati” anche nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e quella di fine per la realizzazione degli interventi trainanti. Questo vuol dire che se il contribuente ha sostenuto spese per interventi trainanti, come il “cappotto termico”, a marzo 2020, quindi non ammesse al Superbonus, non potrà beneficiare del 110% neppure per quelle sostenute per la sostituzione delle finestre o in alternativa per l’installazione di impianti fotovoltaici – interventi trainati – anche se i pagamenti sono effettuati dopo il 1° luglio 2020.