Con una nota pubblicata oggi 17 agosto il Garante della Privacy risponde direttamente all’Inps 3 giorni dopo l’audizione del Presidente Pasquale Tridico alla Commissione Lavoro della Camera, ricostruendo nel dettaglio a chi spetta realmente la pubblicazione (eventuale) dei dati per i cosiddetti “furbetti” parlamentari che hanno richiesto e percepito il bonus Covid 600 euro a sostegno della crisi Covid-19. «Spetta all’Inps verificare caso per caso, previo coinvolgimento dei soggetti controinteressati, la possibilità di rendere ostensibili tramite l’accesso civico i dati personali richiesti», scrive il Garante che già prima dell’audizione di Tridico aveva chiarito spettasse proprio all’Inps la scelta e valutazione di rendere pubblici i dati dei “furbetti” (cosa poi non avvenuta alla Camera, ndr). «Valutando anche la diversa posizione ricoperta dai titolari di cariche politiche elettive a livello nazionale e locale», prosegue la nota del Garante, «alla luce della normativa e delle Linee guida dell’Anac, in conformità con i precedenti del Garante in materia di accesso civico. Il Garante si riserva di valutare in separata sede, anche a conclusione dell’istruttoria aperta nei confronti dell’Inps, eventuali altre ipotesi di comunicazione dei dati personali trattati in occasione della vicenda in esame».
GARANTE PRIVACY “PRESSA” L’INPS
L’Inps aveva formulato nei giorni scorsi un apposito quesito all’Autorità del Garante della Privacy per poter conoscere quale fosse l’orientamento sulla pubblicazione dei nomi dei “furbetti” sul bonus 600 euro: non solo, alla luce delle forti polemiche sollevate dall’uscita della notizia sui 5 furbetti (2 della Lega, 1 del M5s già sospesi dai rispettivi partiti e altri 2 ancora anonimi e sconosciuti) l’Inps riteneva fondamentale la formulazione del garante. E oggi il “cerino” torna in mano a Tridico dopo la pubblicazione delle linee guida in materia di trasparenza: «Spetta all’amministrazione destinataria dell’obbligo di pubblicazione valutare la sussistenza delle condizioni di disagio e, nel caso, provvedere all’erogazione del contributo economico, senza procedere alla pubblicazione dei dati personali del beneficiario». Il Garante della Privacy è chiamato ad intervenire solo in maniera successiva, ovvero «a seguito della richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in caso di riesame laddove l’accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti alla protezione dei dati personali». Da ultimo, chiariscono le linee guida pubblicate oggi, «il Garante si riserva di valutare in separata sede, anche a conclusione dell’istruttoria aperta nei confronti dell’Inps, eventuali altre ipotesi di comunicazione dei dati personali trattati in occasione della vicenda in esame».