Come previsto dal Decreto Agosto, da oggi 18 agosto è previsto lo stop al blocco dei licenziamenti introdotto nel Decreto Cura Italia del 17 marzo in piena emergenza coronavirus: dopo un duro confronto nelle scorse settimane con i sindacati, l’accordo raggiunto tra Governo e sigle nazionali ha portato ad una soluzione “mediana” che non soddisfa tutti e che porta una certa confusione nei primissimi giorni in cui le aziende, in piego agosto, si ritrovano con la possibilità di tornare alla mobilità interna con però almeno 6 rigide regole-deroghe imposte dal Dl Agosto, tra l’altro approvato in CdM “salvo intese” e in attese del passaggio decisivo in Parlamento. Viene definita “proroga mobile” al blocco dei licenziamenti e di fatto lega in maniera unilaterale l’uso della cassa integrazione d’emergenza (le nuove 18 settimane rilanciate dal Decreto) o l’esonero contributivo fino a quattro mesi con proroga tra metà novembre e fine 2020. In poche parole, finora il blocco dei licenziamenti imposti per la crisi Covid-19 valeva per tutti i lavoratori con impedimenti a licenziare sia collettivamente che individualmente per motivi economici: da oggi invece non è più che così, con 6 eccezioni elencate oggi dal Sole 24 ore nel dettaglio.
STOP LICENZIAMENTI: LE 6 ECCEZIONI
A dir la verità le eccezioni esplicitate nel Decreto Agosto sono 3, altre 3 invece provengono da “interpretazioni” degli esperti del Lavoro contattati dal Sole e che di fatto “rileggono” il testo del Dl legge riportando le possibili conseguenze. Partiamo però dai dati certi, ovvero la possibilità di licenziamenti in caso di cessazione definitiva dell’attività di impresa, con i dipendenti dalla messa in liquidazione della società senza continuazione della stessa. Il secondo caso previsto per cui un’azienda può tornare a licenziare riguardo un accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo, con concordato però per ogni singolo lavorato in maniera consensuale e utilizzo della Naspi per la disoccupazione. In terzo luogo, i licenziamenti possono essere condotti in caso di fallimento quando però non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o in caso di cessazione: non solo, se l’esercizio provvisorio vale solo per un ramo dell’azienda, allora dal divieto ai licenziamenti sono esclusi solo i settori non compresi. Secondo il Sole 24 ore però a queste tre eccezioni dallo stop licenziamenti se ne aggiungono altre 3, come ad esempio la possibilità di mandare a casa il lavoratore al termine della fruizione della cassa integrazione (dopo le 18 settimane, ndr). «Se il datore di lavoro rinuncia alla Cig, invece, e decide di scegliere l’esonero contributivo fino a 4 mesi, non può licenziare almeno finché non ha fruito di tutto l’esonero», si legge ancora sul Sole. Niente divieto poi nel caso in cui l’azienda non può ricorrere alla sospensione dei lavoratori decidendo la modifica dell’organizzazione dell’impresa chiudendo un reparto o un ufficio. Da ultimo – premettendo che tutte queste tre eccezioni “extra” restano ancora in fase di verifica con il testo finale del Decreto Agosto che ancora manca – si può licenziare a livello collettivo per gli iter avviati a ridosso del 23 febbraio 2020 che non sono però riconducibili alla casuale Covid-19.