In un recente report Rothschild & Co ha evidenziato come la fine del lockdown abbia fatto nascere l’illusione di un facile recupero dell’economia dovuto al riavvio della produzione e alla ripresa dei consumi. Si evidenzia poi come con l’autunno possa affermarsi una realtà più complessa che confermi le previsioni di ripresa economica, ma ne palesi la disomogeneità.
Nel dibattito quotidiano si parla molto delle difficoltà delle aziende a versare le imposte anche per effetto del sovrapporsi delle scadenze originatosi dalla produzione normativa di questi mesi. In questo contesto ci pare utile commentare due situazioni che vanno affrontate per tempo se si vogliono evitare problemi di operatività alle imprese.
Una prima riflessione va fatta per le aziende che maturano un credito Iva, anche al di là di quelle soggette ai regimi dello split payment e del reverse charge, e alla loro esigenza di smobilizzare questi crediti attraverso l’istituto del rimborso e/o della compensazione tra tributi. Il Governo in questi mesi ha mostrato attenzione al tema del deficit patrimoniale che le aziende matureranno a fine anno per effetto dei cali di fatturato e di redditività dovuti agili effetti della pandemia. Per far fronte a queste problematiche si è intervenuti con provvedimenti distinti: congelamento delle perdite fiscali maturate nel 2020, rivalutazione dei beni di impresa, crediti di imposta previsti in relazione ad aumenti di capitale, rimodulazione dei piani di ammortamento, ecc. L’insieme di queste norme tuttavia, se non interviene un coordinamento che confermi la loro validità anche ai fini fiscali, potrebbe non produrre a pieno gli effetti sperati.
Le aziende, infatti, in relazione alla procedibilità dei rimborsi Iva, devono garantire le ragioni dell’erario attestando la presenza di requisiti patrimoniali, soggettivi e oggettivi. In quest’ambito va autocertificato il requisito patrimoniale se si vuole evitare la presentazione (e il costo) di garanzie fideiussorie. Nel vigore della norma la garanzia fideiussoria non è necessaria quando l’azienda può attestare una solidità patrimoniale ovvero che il patrimonio netto non sia diminuito di oltre il 40% rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta anche se non approvato. In questo contesto l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 25/E del 2020 ha ritenuto di dover confermare che non sono previste eccezioni alla determinazione delle condizioni patrimoniali e di regolarità contributiva previste ai fini dell’esonero dalla garanzia da prestare per il rimborso Iva.
Il quadro che si è determinato è incoerente qualora non si riconoscano valide, anche ai fini dell’esonero dalla presentazione della garanzie fiscali, le norme che congelano gli obblighi di ricapitalizzazione delle imprese previsti dal codice civile. In entrambi i casi, infatti, si ha lo stesso parametro di riferimento, il patrimonio netto, e una considerazione diversa a seconda dei casi appare illogica e crea disagi operativi ed economici alle aziende. Il mancato coordinamento inciderà sulla liquidità delle imprese.
La seconda riflessione, invece, riguarda la norma inserita nel Decreto semplificazioni che regolamenta ex novo la partecipazione e/o l’esclusione delle aziende, in presenza di irregolarità fiscali non definitive, dalle procedure di assegnazione degli appalti pubblici. I commentatori hanno già evidenziato come la norma introdotta presenti problemi di legittimità sotto il profilo del diritto comunitario e del diritto interno. L’art. 8 del Decreto semplificazioni approvato, infatti, prevede per la stazione appaltante la facoltà di escludere, dalle procedure di appalto, l’azienda appaltatrice che non ha ottemperato agli obblighi di pagamento delle imposte e/o contributi previdenziali non definitivamente accertati. Nell’approvare la norma il nostro legislatore ha mal recepito la norma comunitaria che si voleva inserire nel nostro ordinamento. Tale norma, infatti, giammai fa riferimento a violazioni non accertate definitivamente, ma vuole solo stabilire che la stazione appaltante, indipendentemente da qualsiasi atto amministrativo, qualora abbia la conoscenza adeguata e dimostrabile della situazione definitiva di irregolarità dell’operatore ben possa escludere un’azienda dall’appalto. Il Governo tedesco quando ha affrontato lo stesso tema ha previsto che siano escluse dagli appalti pubblici le aziende che non hanno adempiuto all’obbligo di versamento delle imposte e/o contributi stabiliti da una decisione giudiziaria e amministrativa definitiva e/o qualora si possa dimostrare in altro modo questa violazione.
È evidente la sostanziale differenza tra quanto abbiamo fatto noi e quanto ha fatto il Governo tedesco. La norma introdotta in Italia, infatti, ritiene sufficiente una presunzione per escludere dagli appalti. Così operando non viene garantito il diritto di difesa del contribuente che raggiunto da accertamenti presuntivi, pur azionando i rimedi della giurisdizione tributaria deve attendere tre gradi di giudizio per vedere riconosciute le proprie ragioni senza poter evitare di essere escluso dagli appalti. È facile prevedere che ci saranno contenziosi che ritarderanno l’esecuzione delle opere a bando.
Da queste riflessioni emerge come sia auspicabile rimediare all’assenza di coordinamento tra le norme introdotte affinché le imprese non subiscano disagi derivanti da leggi distanti dalla realtà quotidiana. I tempi sono maturi affinché accanto alla riforma fiscale sia varato un codice tributario che metta ordine nel caos normativo alimentato dalla produzione, quasi quotidiana, di nuove disposizioni normative e di interpretazione, quest’ultime a cura dell’Agenzia delle Entrate.