Nel Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020, in piena fase 1 dell’emergenza coronavirus, il Governo aveva deciso di istituire l’equazione quarantena uguale a malattia, rendendo così i rimborsi dell’Inps equiparabili per chi veniva costretto alla quarantena per decreto governativo. Ora che però i contagi sembrano essere tornati sui livelli di crescita (ma per fortuna non per ospedalizzazioni e vittime, ndr) l’Inps ha fatto sapere in una recente nota pubblica che – in caso di nuovi lockdown (locali o peggio ancora nazionali) per emergenza epidemiologica da Covid 19 – l’isolamento domiciliare non sarà equiparato per forza alla malattia. Vengono precisate le condizioni per poter essere considerata come malattia la quarantena disposta dall’autorità nazionale e si applica così una netta “stretta” rispetto a quanto stabilito fino ad oggi dal Decreto Cura Italia: come maxi distinzione, è considerata malattia asolo qualora vi sia una decisione ufficiale dell’operatore di sanità pubblica. «In tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa – scrive ancora l’Istituto diretto da Pasquale Tridico – non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto Cura Italia (quello che prevede l’equiparazione della quarantena con sorveglianza attiva alla malattia,ndr ), in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica».
STRETTA INPS SU QUARANTENA: TUTTI GLI CASI
Tra i vari casi elencati nel dettaglio dalla nota Inps, si spiega che la malattia non può essere considerata durante una quarantena di lavoratori fragili in smart working (a meno di malattia conclamata): «non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia. Non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio». Da ultimo, non vi è alcun riconoscimento della malattia per tutti coloro che sono costretti alla quarantena all’estero perché richiesta dal Paese di destinazione: «l’accesso alla tutela per malattia non può che provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane». Resta invece impedito al lavoratore in cassa integrazione o con fondi di solidarietà di richiedere malattia per l’isolamento da contatto Covid (diverso ovviamente il caso qualora fosse proprio contagiato, ndr) si tratta infatti di «principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia».