Con il nuovo Dpcm anti-Covid strade e piazze potranno essere chiuse anche prima delle 21. Lo scrive il Viminale in una circolare che è stata inviata ai prefetti e che avrà una durata di almeno 15 giorni, ma non superiore al 3 dicembre, giorno in cui “scade” il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel documento si precisa che la «la possibilità di disporre la chiusura di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento» era prevista precedentemente dopo le ore 21, ma «viene espressamente estesa all’intero arco della giornata o comunque a specifiche fasce orarie non predeterminate». Ovviamente viene fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti legittimamente e alle abitazioni private. La circolare, che è stata firmata dal prefetto Bruno Frattasi, il capo di gabinetto della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, chiarisce anche le regole per gli spostamenti. Oltre 22, quindi durante il coprifuoco, sono consentiti per le attività assistenziali svolte nell’ambito di un’associazione di volontariato, anche in convenzione con enti locali, a favore di persone in una condizione di bisogno o svantaggio. In questo caso nell’autocertificazione bisogna indicare «l’espletamento del servizio di volontariato sociale».
CIRCOLARE VIMINALE: CHIARIMENTI SU SPOSTAMENTI
Il Viminale precisa che l’attività sportiva di base e quella motoria in generale, svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi pubblici e private, sono consentite in zona gialla. D’altra parte, c’è «l’interdizione all’uso degli spogliatoi interni a tali circoli». Nella nota si spiega che le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò sono sospese, anche all’interno di locali adibiti ad un’attività differente. Di conseguenza, «viene interdetto dalla nuova e più restrittiva misura, a titolo di esempio, l’uso di apparecchiature ubicate all’interno di esercizi pubblici o di tabaccherie». Nessuna restrizione in area gialla per i mercati all’aperto, perché questi «sono costituiti su aree delimitate, e in essi non insistono esercizi commerciali stricto sensu, per i quali soli è disposta la chiusura nelle giornate festive e prefestive». Nella circolare del ministero dell’Interno ci sono dei chiarimenti anche sugli spostamenti in zona arancione. Il transito è consentito «qualora sia necessario per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni di mobilità, ovvero quando ci si sposti per cause consentite dal quadro regolatorio generale». Quindi chi vive in zona arancione può spostarsi liberamente solo nel proprio comune, dalle 5 alle 22, senza bisogno di autocertificazione. Clicca qui per visualizzare la circolare del Viminale.