Vietare la plastica? Non si può. Parola del Tar di Venezia, che ha bocciato l’ordinanza con cui il sindaco di Verona, Federico Sboarina, aveva imposto l’uso di oggetti “in materiale biodegradabile o compostabile” agli esercenti del settore alimentare e della ristorazione, al pari degli organizzatori di eventi, manifestazioni, sagre e degustazioni su suolo pubblico, a partire dal 28 marzo 2020, giornata internazionale in cui, mediante l’evento “L’ora della Terra”, il Wwf invitava a riflettere sugli effetti del cambiamento climatico. Ma come, si potrebbe obiettare, per una volta che la politica sceglie di fare passi concreti a favore del Pianeta…Eppure questa è stata la sentenza dei giudici, destinata a fare giurisprudenza, secondo i quali la proibizione è illegittima poiché non poggia su “alcuna fonte normativa europea vincolante“, il cui recepimento peraltro è “competenza dello Stato“.
“VIETATO VIETARE LA PLASTICA”: TAR BOCCIA COMUNE VERONA
L’amministrazione veronese aveva fissato multe da 25 a 500 euro per i trasgressori dell’ordinanza, con il primo cittadino Sboarina a sottolineare che il “cambiamento delle abitudini è soprattutto un fattore culturale ed è fondamentale che aderisca il maggior numero di persone perché sia davvero efficace“. La Federazione Gomma Plastica di Confindustria e l’azienda veronese Isap Packaging avevano però presentato ricorso, lamentando il contrasto con l’articolo della Manovra 2019, “che prevede la possibilità di continuare a produrre e utilizzare piatti, posate e bicchieri in plastica fino al 2023, nel rispetto di determinate condizioni“, nonché – come ricorda Il Gazzettino – con gli indirizzi europei in materia, “che contemplano un approccio graduale e coinvolgente l’industria stessa della plastica, evidenziato dalla comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni Strategia Europea per la plastica nell’economia circolare“.
TAR DI VENEZIA: LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
I giudici del Tar di Venezia gli hanno dato ragione, sottolineando come “con il provvedimento impugnato il Comune ha esercitato un potere privo di adeguata base normativa, non sussistendo alcuna norma interna di fonte primaria, né alcuna disposizione europea direttamente applicabile, che legittimasse l’imposizione del divieto applicato“. Nelle motivazioni si riconosce che il Comune voleva “contribuire alla riduzione dei rifiuti che inquinano l’ambiente”,ma “alla data odierna, non consta essere stata adottata alcuna disposizione nazionale o regionale attuativa della disciplina comunitaria, genericamente richiamata, che il provvedimento si propone di eseguire“. A questo proposito il Tar rimarca che la Strategia europea per la plastica, adottata il 16 gennaio 2018 dalla Commissione Europea, si pone come obiettivo quello di rendere riciclabili tutti gli imballaggi in plastica nell’Ue “entro l’anno 2030“, mentre la plenaria dell’Europarlamento il 27 marzo 2019 ha approvato definitivamente il divieto di utilizzare oggetti in plastica monouso, come piatti posate, cannucce e bastoncini, ma solo “a partire dall’anno 2021“. Verona e gli altri Comuni, dunque, hanno bruciato i tempi: male. Per loro, come beffa, si preannuncia un risarcimento delle spese di lite pari a 2mila euro nei confronti dei produttori di plastica.