In un contributo pubblicato su queste pagine ormai un anno fa si formulavano previsioni abbastanza pessimistiche sulla possibilità – imperante la preannunciata pandemia – di far convivere le richieste di autonomia differenziata delle Regioni – in particolare delle tre leader Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna – con la crisi delle finanza pubblica che all’epoca stava emergendo dall’impostazione del Documento di economia e finanza 2020, causa il previsto tracollo del Pil. Si concludeva – ottimisticamente – che la pandemia non intaccava la giustificazione delle richieste di autonomia differenziata portate avanti dalle tre Regioni (vedi positività dei sistemi sanitari di Veneto ed Emilia-Romagna, sopravvissuta pur nelle difficoltà finanziarie private e pubbliche). Altro, e collaterale argomento, menzionato nel contributo era quello della persistenza della perequazione nella nuova situazione.
Oggi, vent’anni dopo quel 2001 nel quale entrava in vigore il riformato art. 116 della Costituzione, la letteratura costituzionalistica parla del regionalismo differenziato come “regionalismo asimmetrico”, ” regionalismo a geometria variabile” o “a doppia velocità” e si interroga (vedansi recenti contributi sulla Rivista Diritti regionali) sulla fattibilità/convenienza di estendere a tutte le Regioni a statuto ordinario l’ampliamento delle aree di differenziazione richiesto dalle tre Regioni di cui sopra, puntando a un vero e proprio sistema regionale “tripolare”, dove la nuova totale asimmetria si verrebbe ad aggiungere a quella situazione bipolare odierna che vede una “autonomia alpina”, da un lato (Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia) e una “autonomia insulare” (Sicilia e Sardegna) dall’altro.
A questo punto si impone un quesito: in regime di differenziazione rimane la dicotomia tra Regioni speciali e ordinarie? La dottrina sembra concorde nell’affermare che le ragioni della differenziazione siano cosa diversa e distinta dalle ragioni della specialità: la prima sarebbe basata su una clausola generale, valevole per tutte le Regioni, mentre la specialità non può che essere costituzionalmente attribuita caso per caso, in relazione a “elementi differenziali” (storici, linguistici, culturali) davvero dirimenti. La discussione sui concetti di differenziazione, specialità e ordinarietà nel sistema regionale italiano occupa spazi sempre più vasti nella dottrina, che addirittura sottolinea come in passato alle Regioni speciali “potevano” essere attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, mentre la formulazione attuale prevede che le stesse autonomie speciali “dispongano” tout court di quelle forme e condizioni.
La dottrina odierna sottolinea come, in materia di competenze regionali, si sia creato un divario tra la “specialità” del passato – improntata a una logica federalistica – e l’attuale “differenziazione”, riferibile a una logica ancora autonomistica, benché ampliata. Il termine nel quale oggi si fanno coesistere i concetti di “specialità” e “differenziazione” è asimmetria: e proprio alla riforma del Titolo V della Costituzione si attribuisce il “merito” di avere prodotto un modello di regionalismo asimmetrico che non solo ha ridotto il divario tra Regioni speciali e Regioni ordinarie, ma che potrebbe consentire di offrire risposte alle esigenze regionali di differenziazione.
A oggi (aprile 2021) quasi tutte (mancherebbero all’appello solo l’Abruzzo e il Molise) le Regioni ordinarie hanno espresso la propria volontà di spogliarsi dell’uniformità e sposare la “differenziazione”, seppur in modi molto diversi, a tutto il territorio nazionale: dopo le tre menzionate Regioni leader (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) già in pieno lavoro si collocano le sette Regioni (da Nord a Sud: Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Campania) che hanno formalmente conferito ai propri presidenti l’incarico di avviare le trattative con il Governo e le tre (tutte meridionali: Basilicata, Calabria e Puglia) che si sono limitate a iniziative preliminari.
Che cosa spiega questa diffusa volontà riformatrice, pur se diversamente concretizzata sinora nei diversi territori? La risposta proveniente dalla letteratura è: la consapevolezza (maturata soprattutto nell’Italia prospera del Nord, pur diversa nei colori politici) delle diversità e peculiarità caratterizzanti ciascun territorio alle quali si intende far corrispondere gestioni amministrative e policies ragionevolmente diversificate. Ma a fronte di questa crescente “autostima” di un livello amministrativo finora in buona misura trascurato (anche dal punto di vista finanziario: vedasi confronto con i Laender tedeschi o le Comunidades Autonomas spagnole) e che, decenni dopo la sua consacrazione legislativa, merita un riconoscimento adeguato, vanno anche segnalati i rischi di un regionalismo asimmetrico: in primis quello di estendere a tutto (o quasi) il territorio nazionale quel velo di “competitività economico-fiscale” tra Regioni, oggi percepibile – per chi proviene dall’Italia “regionale ordinaria” – solo nei territori pertinenti alle attuali cinque Regioni speciali.
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