I genitori di una studentessa minorenne hanno chiesto il risarcimento dei anni alla scuola per via di una espulsione ritenuta ingiusta nei confronti della figlia. Nel loro ricorso, come spiega OrizzonteScuola, i genitori della giovane lamentano attraverso il loro legale come tale provvedimento abbia provocato presso la studentessa delle sofferenze. Ad avvalorare l’ipotesi che si trattasse di un provvedimento ingiusto, il fatto che lo stesso sia stato annullato da parte dell’Organo di Garanzia interno all’istituto scolastico. Il Miur si è costituito in giudizio con memoria di stile ma il Tar del Lazio nella sua sentenza ha ritenuto il ricorso del tutto infondato.
Stando a quanto reso noto dai giudici, ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni “l’illegittimità del provvedimento amministrativo, ove acclarata, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente ad altri, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere più o meno vincolato (quindi, l’ambito più o meno ampio della discrezionalità) della statuizione amministrativa”.
STUDENTESSA ESPULSA DA SCUOLA: SENTENZA DEL TAR
In merito al caso della studentessa espulsa ingiustamente, come ritenuto dai suoi genitori, nella sentenza del Tar del Lazio si legge ancora che “considerato che il provvedimento espulsivo è stato annullato previo parere vincolante dell’Organo di Garanzia Regionale, unicamente per vizi formali, riconoscendosi e condividendosi le “serie e oggettive ragioni di ordine sostanziale” che avevano indotto l’Istituto a espellere la minore, non è assolutamente ravvisabile la colpa dell’amministrazione”. Alla luce di ciò, l’annullamento del provvedimento amministrativo per “vizi tralatiziamente definiti formali, quali il difetto di istruttoria o di motivazione, o procedimentali (come il vizio di incompetenza), in quanto non contiene alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto dal provvedimento impugnato” non consentirebbe di accogliere la domanda di risarcimento danni. Spiegano ancora i giudici che “l’annullamento fondato su profili formali non elimina né riduce il potere” dell’amministrazione di “provvedere in ordine allo stesso oggetto dell’atto annullato e lascia ampio potere in merito all’amministrazione, con il solo limite negativo di riesercizio nelle stesse caratterizzazioni di cui si è accertata l’illegittimità, sicché non può ritenersi condizionata o determinata in positivo la decisione finale”.