Una delle principali novità del prossimo Decreto Covid – in arrivo oggi nel Cdm delle ore 17 – è il “green pass” per gli spostamenti fuori e tra le Regioni: una misura ampiamente anticipata dal Premier Mario Draghi nelle precedenti conferenze stampa, il Governo ha studiato nel dettaglio come poterla acquisire nel pacchetto di regole anti-Covid dal prossimo 26 aprile (e fino al prossimo 31 luglio) per favorire riaperture e un rientro graduale del turismo in vista dell’estate. Se da lunedì prossimo gli spostamenti tra zone gialle tornano ad essere liberi, diversa la situazione per muoversi da e verso zone di colore diverso: «spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi» , si legge nella bozza del Decreto Covid.
Tale “carta verde” o “green pass” si struttura sulla scia di quanto la Commissione Europea sta ponendo in essere a livello comunitario: si tratta della certificazione comprovanti l’avvenuta vaccinazione Covid o la negatività a un test molecolare o antigenico rapido o in ultima analisi la guarigione dal Sars-CoV-2. Per quanto riguarda gli spostamenti all’interno della propria Regione (in zona gialla) e nel proprio Comune (in zona arancione) è possibile spostarsi liberamente «dal 1° maggio al 15 giugno 2021, verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai figli minorenni e a persone con disabilità o non autosufficienti conviventi».
GREEN PASS, COME FUNZIONA
Ma sono gli spostamenti fuori Regione che introducono la novità del “green pass” e che vedono notevoli cambiamenti nelle regole a cui tutti i cittadini dovranno porre attenzione dal 26 aprile in poi: all’articolo 10 della bozza del decreto si spiega che le certificazioni verdi Covid-19 sono rilasciate al fine di attestare “una delle seguenti condizioni.
– avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo
– avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute
– effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV2
La certificazione della vaccinazione avvenuta ha una validità di 6 mesi ed è rilasciata «in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione»; cessa ovviamente di avere validità nel momento in cui il cittadino dovesse risultare positivo al Sars-Cov-2. La certificazione di guarigione invece «rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per 6 mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione». Da ultimo, la certificazione sul tampone negativo ha «validità di 48 ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test».
SI RICHIA IL CARCERE
Attenzione però alle sanzioni previste che si fanno alquanto più dure: per chi falsifica il certificato verde negli spostamenti, potrebbe anche incorrere il rischio del carcere. E’ quanto prevede la bozza del decreto legge con le nuove misure che sarà in Cdm alle ore 17: in particolare, al comma 2 dell’articolo 13 si prevede che «Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del Capo I, ovvero dei provvedimenti e delle ordinanze adottati in attuazione del presente decreto, sono punite ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 33 del 2020. 2. Se alcuno dei fatti previsti dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui all’articolo 491- bis, del codice penale, ha ad oggetto le certificazioni verdi Covid-19 di cui all’articolo 10, comma 2, si applicano le pene stabilite nei detti articoli, aumentate di un terzo. 3. Se la certificazione verdi Covid-19 contraffatta o alterata e’ utilizzata per svolgere attivita’ o compiere spostamenti vietati ai sensi del presente decreto, si applicano anche le relative sanzioni amministrative previste dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19».