Dopo la sentenza dello scorso 15 aprile, la Corte Costituzionale ha emesso l’ordinanza che ribadisce l’illegittimità dell’ergastolo ostativo: «impedisce di beneficiare della liberazione condizionale e di tutti gli altri istituti “premiali” penitenziari e delle misure alternative alla detenzione, a meno che lo stesso non collabori per prevenire ulteriori reati o faciliti l’accertamento e identificazione di quelli già commessi, oltre ad avere una buona condotta, a partecipare a programmi di reinserimento e a dare prova di resipiscenza».
Così si ribadiva nella sentenza della Consulta, oggi però è stata redatta la piena ordinanza a firma del giudice costituzionale Nicolò Zanon dove si formalizza la richiesta al Parlamento di cambiare le attuali regole entro il 10 maggio 2022: ad oggi la legge rende impossibile ottenere la “libertà condizionale” per i condannati per mafia anche dopo 26 anni di pena scontata, se coloro non diventano collaboratori di giustizia (i “pentiti”). Ebbene, la Consulta definisce “illegittima” tale pratica e chiede al legislatore di cambiare i termini di legge, dando un anno di tempo per formalizzare la proposta.
ERGASTOLO OSTATIVO, UN ANNO DI TEMPO AL PARLAMENTO
«La collaborazione con la giustizia – sintetizza il comunicato stampa della Corte, riportando le parole di Zanon – certamente mantiene il proprio positivo valore, riconosciuto dalla legislazione premiale vigente e non è irragionevole presumere che l’ergastolano non collaborante mantenga vivi i legami con l’organizzazione criminale di appartenenza». Di contro però, l’incompatibilità con la Costituzione è manifestata secondo la Corte «nel carattere assoluto di questa presunzione poiché, allo stato, la collaborazione con la giustizia è l’unica strada a disposizione dell’ergastolano ostativo per accedere al procedimento che potrebbe portarlo alla liberazione condizionale». La collaborazione con la giustizia infatti, chiarisce la Consulta, «non necessariamente è sintomo di credibile ravvedimento, così come il suo contrario non può assurgere a insuperabile indice legale di mancato ravvedimento: la condotta di collaborazione ben può essere frutto di mere valutazioni utilitaristiche in vista dei vantaggi che la legge vi connette, e non anche segno di effettiva risocializzazione, così come, di converso, la scelta di non collaborare può esser determinata da ragioni che nulla hanno a che vedere con il mantenimento di legami con associazioni criminali». La Corte lancia qualche “consiglio” al Parlamento sottolineandone però l’assoluta indipendenza su questioni legislative: si potrebbe però, scrive Zanon nell’ordinanza, «ad esempio, annoverarsi la emersione delle specifiche ragioni della mancata collaborazione, ovvero l’introduzione di prescrizioni peculiari che governino il periodo di libertà vigilata del soggetto in questione». In merito all’illegittimità dell’ergastolo ostativo, conclude la Consulta, «l’intervento di modifica dev’essere in prima battuta, oggetto di una più complessiva, ponderata e coordinata valutazione legislativa» e per questo la Corte ha concluso che «esigenze di collaborazione istituzionale hanno imposto di disporre il rinvio del giudizio in corso e di fissare una nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale in esame, alla data del 10 maggio 2022, dando così al Parlamento un congruo tempo per affrontare la materia».