“Il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità gli emendamenti governativi al disegno di legge recante ‘delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello’ (A.C. 2435) proposti dal Ministro della giustizia, Marta Cartabia”.
Così recita lo scarno comunicato stampa del Governo, ma occorrerà leggere attentamente il testo del documento per capire bene se per ottenere il via libera da tutte le forze politiche in punto di prescrizione l’originaria proposta del Guardasigilli è stata oggetto di aggiustamenti dell’ultimo minuto.
Bisognava conciliare la necessità di evitare l’umiliazione delle forze politiche che avevano approvato la legge che di fatto cancellava la prescrizione, con l’esigenza di porre un limite alla durata dei processi evitando così che un imputato possa rimanere tale per lustri.
La soluzione è stata quella di sostituire il decorso della prescrizione (istituto di natura sostanziale che cancella il reato) dopo la sentenza di primo grado con l’improcedibilità dell’azione penale (norma di natura processuale che blocca il processo e determina, di fatto, l’assoluzione dell’imputato) se appello e cassazione vanno troppo per le lunghe.
Queste le novità.
Dopo la sentenza di primo grado la prescrizione cessa di decorrere. Se tra il primo grado e l’appello passano più di due anni la sentenza di primo grado è di fatto annullata. Stessa cosa se la Cassazione non decide entro un anno dalla sentenza di appello. I tempi si allungano a tre anni per l’appello e ad un anno e mezzo per la Cassazione per i reati più gravi (mafia, terrorismo, violenza sessuale, ecc.), tra i quali i 5 Stelle hanno chiesto di inserire, in ossequio alla loro consueta inclinazione al populismo, la corruzione e altri reati contro la pubblica amministrazione (ma sembra che l’estensione a questi delitti sia limitata solo ai processi di particolare complessità). Nessuna prescrizione o improcedibilità per i reati che prevedono la pena dell’ergastolo.
La differenza sostanziale tra fine del processo per prescrizione del reato o per improcedibilità appare, su un piano concreto, francamente poco marcata anche perché la riforma ha previsto che comunque saranno salvaguardati i risarcimenti stabiliti a favore delle vittime dei reati.
Questa soluzione, in parte di compromesso in quanto doveva trovare l’assenso, o almeno il non-dissenso anche delle forze politiche più recalcitranti a riformare la legge sulla prescrizione (sembra che i 5 Stelle si siano espressi con una sorte di silenzio-assenso) è in realtà una vittoria per chi voleva cancellare la riforma voluta ed attuata da Bonafede.
Il processo torna ad avere tempi certi e ragionevoli entro cui una sentenza deve essere pronunciata.
È infine prevalsa, quindi, la necessità di evitare l’obbrobrio del processo senza limiti di tempo, censurato anche dalle Corti europee, che hanno spesso richiamato l’Italia a rispettare il principio della ragionevole durata del processo.
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