Sono state sollevate da parte di alcuni critiche anche severe al disegno di legge sulla giustizia in tema di modifica della prescrizione.
Come è noto la proposta governativa per evitare il malcostume dei processi infiniti è di bloccare il corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, ma dichiarare improcedibile l’azione penale (con conseguente annullamento della condanna eventualmente inferta) se non interviene la sentenza di appello entro due anni dal primo grado o se la Corte di cassazione non si pronuncia entro un anno dalla decisone della Corte di appello.
Non sorprendono le reazioni di alcuni esponenti pentastellati, motivate più da ragioni di strategia politica (salvare l’operato del precedente ministro della Giustizia) che non da rilievi critici sul merito del provvedimento governativo.
Meno comprensibile è lo scetticismo di molti giuristi, giustificato in molti casi per la scarsa diffusione che è stata data al testo governativo reso noto per lo più solo da sintetici articoli di stampa.
È stato in particolare dato molto risalto alle dichiarazioni del prof. Franco Coppi, uno dei più illustri avvocati italiani che, dopo aver prudentemente premesso di non essere riuscito a trovare e leggere il testo del provvedimento, si è giustamente chiesto che fine farebbero i diritti delle parti civili in caso di annullamento per improcedibilità della condanna inferta all’imputato a pagare il risarcimento dei danni. Rileva anche Coppi che molte Corti di appello mai riusciranno a sentenziare nel termine di due anni e la Cassazione ha poche chance di farcela in un solo anno.
In realtà gli ultimi emendamenti al testo (svelati dal prof. Gian Luigi Gatta, consulente del ministro Cartabia, sul sito giuridico Sistema Penale) rispondono a questi dubbi.
Intanto va premesso che i termini citati sono suscettibili di essere allungati in caso di procedimenti che abbiano la duplice caratteristica di riguardare reati particolarmente gravi (mafia, terrorismo, violenza sessuale, ecc.) ed essere caratterizzati da notevole complessità (numerosi imputati, ecc.). Inoltre detti termini ricominciano a decorrere in caso di annullamento da parte della Cassazione e nuova celebrazione del processo: si è quindi tenuto conto della necessità di prevedere i necessari correttivi in caso di situazioni particolari.
Quanto alle vittime del reato il disegno di legge fa salve le aspettative delle parti civili in quanto prevede che il giudice che dichiara improcedibile l’azione penale per decorso dei termini disponga il rinvio per la prosecuzione del giudizio avanti il giudice civile competente, che potrà così decidere sul risarcimento valutando le prove acquisite nel processo penale.
Un’ultima annotazione sul carico di lavoro delle Corti di appello.
Già oggi, dicono le statistiche, due terzi delle Corti di appello italiane emettono le loro sentenze prima di due anni dalla sentenza di primo grado. Per le altre (tra cui città importanti come Napoli, Roma, Catania, Reggio Calabria) occorrerà che i giudici si rimbocchino le maniche. Pertanto la modifica legislativa va letta nel suo complesso e quindi tenendo conto dell’aspettativa che il nuovo sistema processuale in approvazione produrrà meno sentenze e meno impugnazioni: sono previsti infatti incentivi al patteggiamento, implementazione del giudizio abbreviato, aumento del numero dei reati che consentono l’ammissione al volontariato sostitutivo della pena (la messa alla prova) ecc.
Va poi osservato che la riforma entrerà in vigore solo per i reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020 o, per i processi già pervenuti in Corte di appello e in cassazione, dalla data di approvazione della legge: l’operatività delle nuove disposizioni è, quindi, di fatto differita nel tempo.
Da ultimo va osservato che il ministero immetterà nell’amministrazione giudiziaria nuove forze implementando il personale amministrativo (16.500 assunzioni per la creazione del cd ufficio del processo) e bandendo concorsi per l’assunzione di nuovi magistrati.
Insomma non solo tempi certi e accettabili per la celebrazione dei processi, ma anche interventi strutturali che consentano il raggiungimento dell’obiettivo.
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