Dopo la decisione della Consulta degli scorsi giorni è arrivata quest’oggi anche il parere della Corte Costituzionale sulla proroga del blocco degli sfratti nel periodo dell’emergenza Covid-19. Come reso noto dall’ufficio stampa della Corte Costituzionale, i giudici hanno esaminato le questioni sollevate dai Tribunali di Trieste e di Savona sulla legittimità costituzionale delle norme e ha disposto che “la proroga del blocco degli sfratti per morosità è una misura di carattere intrinsecamente temporaneo in quanto destinata ad esaurirsi entro il 31 dicembre 2021″.
Nel comunicato diramato dall’istituzione di piazza del Quirinale, si legge anche che la misura non potrà essere dunque prorogata “avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale”. La sentenza numero 213 della Corte Costituzionale ribadisce quindi la legittimità delle due proroghe precedenti, quella dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e la successiva dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, dichiarando non fondate le censure sollevate dai giudici dell’esecuzione presso i Tribunali di Trieste e di Savona.
Blocco sfratti Covid per morosità, nessuna proroga futura
Nella sentenza numero 213 della Corte Costituzionale, nella quale si dichiarano legittimi i blocchi degli sfratti durante l’emergenza pandemica dovuta dal Covid-19, si legge che se all’inizio dell’emergenza la sospensione era generalizzata, con le successive proroghe, su cui si sollevavano i dubbi di legittimità costituzionale, il legislatore ne ha via via ridotto l’ambito di applicazione, operando un progressivo e ragionevole aggiustamento del bilanciamento degli interessi e dei diritti in gioco.
Ma la Corte ha soprattutto evidenziato la natura intrinsecamente temporanea della misura e l’impossibilità che venga prorogata oltre la scadenza del 31 dicembre 2021. Nel comunicato diramato dalla Corte Costituzionale si legge infine: “Resta ferma la possibilità per il legislatore, qualora lo richieda l’evolversi dell’emergenza pandemica, di adottare misure diverse da quella della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio (o di alcuni di essi) e idonee a realizzare un bilanciamento adeguato dei valori costituzionalmente rilevanti che vengono in gioco”.