Ddl Bilancio e sanità tra luci e ombre

Il ddl Bilancio dedica alla sanità il Titolo VI. Al di là di misure e risorse da investire prevale l’attenzione al Covid, ma sembra mancare una visione di prospettiva

E’ stato licenziato in questi giorni dal Governo (bollinato dalla Ragioneria dello Stato e firmato dal Presidente della Repubblica) il disegno di legge (ddl) Bilancio 2022, prima manovra economica del governo Draghi, e il testo ora potrà iniziare il suo iter parlamentare.

Delle 122 pagine che compongono complessivamente il testo (più 8 di allegati), per un totale di 219 articoli, alla sanità in senso stretto è dedicato il Titolo VI, che si compone di 15 articoli (dall’88 al 102) e occupa 7 pagine (dalla 54 alla 60), ma ci sono anche alcuni interessanti argomenti che si avvicinano ai temi sanitari, partendo più dal versante sociale distribuiti in altri articoli e sotto altri titoli.

Una descrizione di dettaglio del contenuto del ddl è al di fuori degli scopi del presente contributo che si limita, da una parte, a riportare gli aspetti di maggiore rilevanza o innovatività del disegno di legge e, dall’altra, a segnalare alcune aspettative disattese.

Tanti gli aspetti economici contenuti nella proposta del Governo, anche se non tutte le poste indicate rappresentano un finanziamento aggiuntivo (a volte si tratta solo dell’indicazione di una modalità di uso del Fondo sanitario): dalla definizione del valore del Fondo sanitario nazionale (2 miliardi di euro di aumento per ogni anno dal 2022 al 2024) all’aumento di quello per i contratti di formazione specialistica per i medici (di circa 220 milioni di euro nel 2022 fino a un aumento di circa 550 nel 2027), dai 200 milioni per il 2022 (350 per il 2023) per l’implementazione delle prime misure previste dal Piano strategico nazionale per la pandemia influenzale ai 1.850 milioni aggiuntivi per l’acquisto di vaccini anti Sars-CoV-2 e di farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19 e agli 860 milioni del Fsn per costituire una scorta nazionale di mascherine chirurgiche, reagenti e kit di genotipizzazione, dai 2 ulteriori miliardi (in aggiunta ai 32 già precedentemente stanziati) per l’edilizia sanitaria alle risorse (90 milioni nel 2022 a crescere fino ad oltre 1 miliardo nel 2026) per assicurare l’implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Pnrr per il potenziamento dell’assistenza territoriale, dai 500 milioni (di cui 150 per i privati) del Fondo sanitario da destinare al tema delle liste d’attesa accumulate durante il periodo Covid ai 200 milioni dello stesso Fondo per l’aggiornamento dei Lea, dai 90 milioni di euro per il 2022 per finanziare il personale operante nei Pronto soccorso ai circa 100 milioni per il 2022 per prorogare le attività delle Usca ai circa 700 milioni (per il 2022) per stabilizzare il personale sanitario precario assunto durante l’emergenza Covid.

Vi sono poi disposizioni relative all’aggiornamento dei sistemi di classificazione delle prestazioni ospedaliere nonché all’aggiornamento delle loro tariffe massime, alla modifica del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, all’estensione al 2022 delle quote premiali delle Regioni, alla proroga dell’assunzione di personale per i servizi di Neuropsichiatria infantile, oltre ad alcune misure d’interesse socio-sanitario che sono sparse nel ddl al di fuori del Titolo VI.

Si può ovviamente discutere a lungo sia sulla scelta delle poste che sulla loro quantificazione in termini di risorse, anche se appare evidente l’influenza che sulle proposte ha avuto la pandemia in corso, un’influenza che sembra però cogliere prevalentemente (se non esclusivamente) gli aspetti di costo diretto legati al fenomeno pandemico (vaccini, farmaci, dispositivi di protezione individuale, personale a tempo determinato, Usca…) senza intervenire invece sulle problematiche più significative e generali che sono state sollevate dagli eventi drammatici che abbiamo vissuto (flessibilità organizzativa, riorganizzazione degli spazi e delle strutture, letti e professionisti per le terapie intensive, necessità di personale, ruolo degli ospedali, medicina di base…).

Questa assenza di prospettiva si vede anche sul tema del Pnrr, dove nel ddl ci si limita a richiamare i maggiori oneri di spesa per il personale dipendente che sarebbe necessario per assicurare “standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori [ulteriori a cosa? ndr] rispetto a quelli previsti dal Pnrr per il potenziamento dell’assistenza territoriale”, quando sono invece più cogenti le necessità di definire sia il contenuto delle attività da svolgere nelle nuove strutture previste (case e ospedali di comunità) sia il ruolo dei professionisti, le competenze che devono essere loro richieste, nonché le modalità della loro formazione. Inoltre, ingaggio Mmg e privato, non pervenuti.

Un elemento decisamente innovativo (forse l’unico per le materie che stiamo trattando) si trova invece descritto all’articolo 43: livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza. Sono identificati i Livelli essenziali delle prestazioni sociali (Leps) per la non autosufficienza, intesi come “gli interventi, i servizi, le attività e le prestazioni integrate che la Repubblica assicura (…) con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità“.

I Leps sono realizzati dagli Ambiti territoriali sociali (Ats), “che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei Leps”. Al fine di garantire l’omogeneità del modello organizzativo degli Ats è prevista la predisposizione di linee guida (su iniziativa dei ministri del Lavoro, della Salute, dell’Economia e finanze). Sono specificate tre aree di attività: a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari; b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie; c) servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie.

Per tali attività il Fondo per le non autosufficienze è integrato di 100 milioni di euro nel 2022, in crescita fino a 300 a partire dal 2025. Infine, si dà indicazione che entro 18 mesi vengano definiti i Leps negli altri ambiti del sociale diversi dalla non autosufficienza.

Riprenderemo l’argomento a breve, considerato che sul tema “Anziani e disabili: quale assistenza?” è previsto per il prossimo 24 novembre un webinar della Fondazione per la Sussidiarietà.

Ora il provvedimento dovrà superare l’esame del Parlamento.

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