Obbligo vaccinale insegnanti e personale scolastico: un argomento che ha generato parecchie discussioni nei mesi passati e continua a fare discutere tuttora. Oggi, in tal senso, si è registrata un’ulteriore svolta, con il Tar del Lazio che ha pubblicato un’ordinanza mediante la quale ha rigettato il ricorso presentato contro la legge, evidenziando che tale prescrizione indirizzata al personale scolastico ”risulta correttamente e scientificamente giustificata alla luce dell’autorevolezza degli studi e delle ricerche effettuati dagli enti statali istituzionalmente competenti in materia di sicurezza sanitaria”.
Inoltre, “la disciplina introdotta è razionalmente finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento dell’attività scolastica in presenza in condizioni tali da ridurre il più possibile il concretizzarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica in quanto in grado di incentivare l’estendersi della pandemia”.
OBBLIGO VACCINALE INSEGNANTI, IL TAR DEL LAZIO LO REPUTA GIUSTO, COSÌ COME LE SOSPENSIONI PER I DOCENTI NON VACCINATI
Ancora per quanto concerne l’obbligo vaccinale per gli insegnanti, il TAR del Lazio ha affermato senza effettuare troppi giri di parole che la sospensione tout court dal servizio dei docenti non vaccinati risulta essere “una misura corretta, in quanto prevista in ragione della tipicità della prestazione lavorativa degli stessi”, aggiungendo poi che “nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti appare in ogni caso di gran lunga prevalente rispetto all’interesse dei docenti che non vogliono sottoporsi al vaccino quello pubblico”, finalizzato “ad assicurare al contempo il corretto svolgimento dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e a circoscrivere il più possibile potenziali situazioni in grado di incrementare la circolazione del virus”.
Ricordiamo che, in base a quanto stabilito dal governo, dal giorno 15 dicembre il personale scolastico tutto, anche se assente per legittimi motivi, dovrà produrre al responsabile della propria struttura la documentazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale e sarà ammonito senza indugio a consegnarla entro cinque giorni, qualora la produzione degli incartamenti non risultasse essere immediata.