Già nel lontano 2012 la nota “Legge Fornero” (l.92/2012) prevedeva la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base di alcuni criteri: la valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo quali l’apprendistato, la previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto degli “stage”, l’individuazione degli elementi qualificanti della misura e il riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione “lavorativa” svolta.
Da questo intervento scaturirono le linee guida del 2013 aggiornate poi nel 2017 proprio per rivedere, aggiornare e integrare il contenuto del primo documento al fine di superare le criticità emerse nei primi anni di concreta attuazione delle discipline regionali e di affrontare adeguatamente anche le problematiche emerse durante l’attuazione della misura “tirocini” nell’ambito del Programma Garanzia Giovani.
Qualcosa, tuttavia, non deve aver funzionato come immaginato, tanto che anche il Governo di Super Mario Draghi è dovuto tornare sul tema nella legge di Bilancio per il 2022.
In quella sede si ridefinisce, prima di tutto, il concetto di tirocinio come di un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro precisando che, qualora questa misura sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.
Si ricorda, se ce ne fosse bisogno, che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Si sottolinea, quindi, che se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di legge, il soggetto ospitante (quello che potremmo chiamare il “datore di lavoro”) è punito con una multa di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.
In questa prospettiva si prevede la definizione di ulteriori linee guida in materia di tirocini che aggiornino quelle del 2017 divenute, probabilmente, nel frattempo “obsolete”.
L’auspicio è che questo nuovo documento risolva i problemi che si sono posti in questi anni e che valorizzi adeguatamente il carattere formativo dello strumento in particolare per i giovani e, tra questi, per quelli più deboli e che maggiormente rischiano di avere difficoltà a entrare nel mercato del lavoro.
Spetta, però, poi a tutte le parti, e i soggetti, coinvolti fare il loro dovere rispetto a norme e principi già presenti nella nostra legislazione. I tanti appelli alla necessità di essere più attenti alle prospettive dei nostri giovani, a partire dalle sfide del mercato del lavoro, rischiano, infatti, di rimanere soltanto parole vuote se rispetto alla condivisione formale di principi non corrispondono atti e fatti concreti coerenti all’interno, prima di tutto, del sistema delle imprese dove, troppo spesso, il tirocinio, o stage che lo si voglia chiamare, continua a essere vissuto solamente, o perlomeno principalmente, come un strumento di facile attuazione per ridurre il costo del lavoro.
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