SENTENZA DOPPIO COGNOME: LE MOTIVAZIONI DELLA CONSULTA
Tutti i bambini “nuovi” nati avranno il cognome di entrambi i genitori, d’ora in avanti: nel caso di accordo tra padre e madre, potranno avere solo quello di uno di loro. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale nelle motivazioni pubblicate oggi della sentenza n.131 “anticipata” lo scorso 27 aprile.
Secondo i giudici della Consulta, l’automatica attribuzione del solo cognome paterno «si traduce nell’invisibilità della madre ed è il segno di una diseguaglianza fra i genitori, che si riverbera e si imprime sull’identità del figlio»: tutto questo, sottolineano ancora le motivazioni estese della Corte, «comporta la violazione di principi costituzionali e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo». La Consulta con la sentenza redatta dalla giudice Emanuela Navarretta ha definito incostituzionale l’articolo 162 del Codice Civile nella parte in cui «prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto». L’illegittimità costituzionale, chiarisce ancora meglio la sentenza, viene estesa anche alle norme sull’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato. Il cognome collega la persona alla formazione sociale che lo accoglie «tramite lo status filiationis», scrivono i giudici nella sentenza depositata oggi 31 maggio 2022, «si radica nella sua identità familiare e perciò deve rispecchiare e rispettare l’eguaglianza e la pari dignità dei genitori. Lo stesso, eventuale, accordo fra i genitori per attribuire un solo cognome presuppone una regola che ripristini la parità, poiché senza eguaglianza mancano le condizioni per un autentico accordo».
CORTE COSTITUZIONALE: LE AVVERTENZE AL PARLAMENTO SU STATUS E MOLTIPLICA COGNOMI
Per tutti questi motivi, tramite la dichiarazione di illegittimità costituzionale del precedente articolo del Codice Civile, la Consulta ha stabilito che il cognome del figlio deve comporsi con entrambi i cognomi dei genitori nell’ordine da loro deciso: a meno che, tramite accordo, i due decidano quale cognome mantenere unico.
«L’accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori», si legge ancora nella sentenza depositata dalla Corte Costituzionale: qualora insorga uno scontro tra i due genitori, sarà necessario l’intervento del giudice (fintanto che il legislatore non decida di prevedere altri criteri). Importanti i due inviti fatti dalla Consulta allo Stato e al Parlamento: in primo luogo, si legge, i giudici auspicano come impellente un intervento per «impedire che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome». Nella sentenza viene descritto come “opportuno” che ogni genitore titolare del doppio cognome scelga quello dei due che rappresenti il suo legame genitoriale; in secondo luogo, viene rimesso alla valutazione del legislatore «l’interesse del figlio a non vedersi attribuito – con il sacrificio di un profilo che attiene anch’esso alla sua identità familiare – un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle”». Una possibile situazione viene anche già data dalla Corte: si potrebbe prevedere che la scelta del cognome attribuito al primo figlio sia «vincolante rispetti ai figli successivi della stessa coppia». Il secondo invito riguarda invece l’applicazione diretta della sentenza: «la Corte ha precisato che tutte le norme dichiarate costituzionalmente illegittime riguardano l’attribuzione del cognome al figlio. Pertanto, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la sentenza troverà applicazione alle ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta. Eventuali richieste di modifica del cognome seguiranno la disciplina prevista a tal fine, salvo specifici interventi del legislatore».