Giungono chiarimenti sull’assegno unico 2022 per i figli di coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza e a fornire spiegazioni è stato proprio l’INPS attraverso il proprio sito internet ufficiale, sul quale campeggia la seguente comunicazione: “L’articolo 7, comma 2, decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 prevede la corresponsione d’ufficio dell’assegno unico e universale per i figli a carico ai nuclei familiari percettori di Reddito di Cittadinanza. Le modalità di riconoscimento dell’assegno unico a questi nuclei familiari sono state illustrate con la circolare INPS 28 aprile 2022, n. 53″.
Inoltre, l’istituto precisa che con il messaggio del 30 maggio 2022, n. 2261, è stato comunicato che è disponibile in procedura il modello “RdC-Com AU“, attraverso la cui presentazione avviene il riconoscimento delle integrazioni, qualora i dati necessari non siano già in possesso dell’INPS. In esso vengono fornite le indicazioni per la compilazione del modello, che può essere presentato esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio online o i patronati.
ASSEGNO UNICO FIGLI PERCETTORI REDDITO DI CITTADINANZA: COME COMPILARE IL MODULO ONLINE
Il modello “Rdc-Com AU”, utile a richiedere l’assegno unico per i figli dei percettori del reddito di cittadinanza, può essere presentato esclusivamente in modalità telematica attraverso il sito internet dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “reddito di cittadinanza” all’indirizzo https://serviziweb2.inps.it/AS0207/RedditoCittadinanza/, e autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta di Identità Elettronica (CIE). In alternativa, ci si può rivolgere agli istituti di patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, numero 152.
Possono procedere alla compilazione del modello “Rdc-Com AU” in qualità di dichiaranti: i genitori facenti parte del nucleo Rdc nel quale siano presenti i figli a carico aventi diritto all’integrazione Rdc/AU; i genitori affidatari (preadottivi o temporanei) facenti parte del nucleo Rdc nel quale siano presenti i figli a carico aventi diritto all’integrazione Rdc/AU; il tutore dei figli aventi diritto all’integrazione Rdc/AU, purché la domanda di Rdc oggetto di integrazione con AUU sia stata presentata dallo stesso tutore; il tutore del genitore avente diritto all’integrazione Rdc/AU, purché la domanda di Rdc oggetto di integrazione con AUU sia stata presentata dallo stesso tutore (procedendo esclusivamente alla compilazione del quadro 2 del modello); i figli maggiorenni aventi diritto all’integrazione Rdc/AU, qualora soddisfino una delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 230/2021, per l’accesso all’AUU (procedendo esclusivamente alla compilazione del quadro 3 del modello).